IPOTESI DI INCOMPATIBILITA' TRA LA CARICA DI ASSESSORE ESTERNO IN UN COMUNE E QUELLA DI CONSIGLIERE IN ALTRO COMUNE. ART. 63 TUOEL.

Territorio e autonomie locali
19 Dicembre 2007
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

NON PUO' ESSERE NOMINATO ASSESSORE CHE RICOPRE GIA' LA CARICA DI CONSIGLIERE PRESSO UN ALTRO COMUNE, NE' PUO' PERMANERE NELLA CARICA ASSESSORILE CHE, SUCCESSIVAMENTE ALLA NOMINA, VIENE ELETTO CONSIGLIERE COMUNALE IN UN DIVERSO COMUNE.

Testo 

Class. 15900/TU/00/63 Roma, 19 dicembre 2007

OGGETTO: Quesito in merito alla sussistenza di ipotesi d'incompatibilità tra la carica di assessore esterno in un Comune e quella di consigliere in altro Comune.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato richiesto un parere in merito alla possibile incompatibilità tra la carica di assessore esterno in un Comune e quella di consigliere comunale presso un altro Comune.
L'articolo 47 del decreto legislativo n. 267/2000, nel prevedere la possibilità per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti di nominare assessori anche al di fuori dei componenti del consiglio, ne limita il potere prescrivendo che questi siano scelti 'fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere'.
Anche la giurisprudenza della Cassazione ha ribadito l'equiparazione della posizione degli assessori nominati al di fuori dei componenti del consiglio, ai consiglieri, rilevando, nel contempo, che per gli stessi il rinvio alle norme concernenti i requisiti di ineleggibilità non deve essere inteso in senso tecnico, tenuto conto che essi non partecipano alla competizione elettorale (cfr. Cass. Civ., sez. I, sent. n. 3902/02).
Al riguardo, si rappresenta che la giurisprudenza relativa alla fattispecie in questione, ha ritenuto, in diverse occasioni (cfr. Trib. Alessandria sent. del 7.1.2000, Trib. Castrovillari sent. del 26.9.2002, Trib. Grosseto sent. del 7.10.2004) la non cumulabilità della carica consiliare con quella assessorile ricoperta presso un altro comune.
I giudici aditi, infatti, hanno ravvisato nel cumulo delle cariche di consigliere comunale e di assessore presso enti diversi una causa ostativa solo per la carica assessorile e non anche per quella di consigliere e, dunque, fatta salva la facoltà dell'interessato di optare per l'una o per l'altra carica, non può essere nominato assessore chi ricopre già la carica di consigliere presso un altro comune, né può permanere nella carica assessorile chi, successivamente alla nomina, viene eletto consigliere comunale in un diverso comune.
Le suddette pronunce esprimono un consolidato orientamento di cui non può non tenersi conto in considerazione del fatto che esse concordano su un punto essenziale con questo Ufficio, ovverosia sulla non cumulabilità della carica consiliare con quella assessorile ricoperta presso un altro comune.
Ciò, peraltro, in linea con quanto affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenze nn. 10131/1994, 2490/200 e 3902/2002), in ordine alle condizioni e ai limiti, stabiliti dalla legge, entro i quali deve esplicarsi il potere di scelta del sindaco nella nomina dei componenti la giunta comunale.
Tale cumulo di incarichi, contrario al sistema delineato dalla normativa in materia di enti locali ed elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, non potrà sussistere, e, pertanto, il consigliere comunale/assessore esterno dovrà optare per il mantenimento di una sola carica.