Conferimento incarico (da parte sindaco) vice segretario comunale a dipendente (cat. D inquadrato area diversa e non titolare posizione organizzativa) - Posizione giuridica ed economica dello stesso - Legittimità attribuzione segretario comunale (nominat

Territorio e autonomie locali
11 Dicembre 2007
Categoria 
15.07.04 Vice segretario comunale
Sintesi/Massima 

Possibilità per Sindaco conferire (piena discrezionalità) incarico vice segretario comunale a dipendente (cat. D, in possesso requisiti previsti posizione segretario comunale, inquadrato area diversa e non titolare posizione organizzativa) - Posizione giuridica e trattamento economico spettante allo stesso - presupposti accesso albo segretari comunali e provinciali - Legittimità o meno, attribuzione segretario comunale (nominato Direttore Generale) responsabilità alcuni settori (in presenza dipendenti titolari posizione organizzativa) - legittimità o meno, predisposizione progetti obiettivo da finanziare parte variabile fondo per la produttività collettiva (in assenza attivazione nuovi servizi o implementazione quelli esistenti).

Testo 

Un Ente con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine alla nomina del vicesegretario. In particolare ha chiesto se il Sindaco possa, nella sua piena discrezionalità, conferire il predetto incarico di vicesegretario ad un dipendente di cat. D, in possesso dei requisiti previsti per la posizione di segretario comunale ma inquadrato in area diversa e non titolare di posizione organizzativa; quale trattamento economico competa allo stesso e quali siano i presupposti per accedere all'albo dei segretari comunali e provinciali. E' stato chiesto, altresì, se sia legittima l'attribuzione al segretario comunale, nominato anche Direttore Generale, della responsabilità di alcuni settore in presenza di sei dipendenti titolari di posizione organizzativa ed, infine, se sia legittima la predisposizione di progetti obiettivo da finanziarsi con la parte variabile del fondo per la produttività collettiva in assenza di attivazione di nuovi servizi o implementazione di quelli esistenti.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che l'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5, stabilisce che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
L'Ente, quindi, nell'ambito delle proprie scelte regolamentari mediante le quali esercita la propria potestà autoorganizzatoria individua, qualora voglia esercitare la facoltà di prevedere la figura del vicesegretario, il posto, i requisiti e le relative funzioni.
Chiarito dunque che le funzioni di vicesegretario devono essere incardinate nella pianta organica dell'ente, si deve precisare che il relativo atto di incardinamento deve avvenire secondo le disposizioni dell'art. 109, comma 1 del citato D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce il meccanismo dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali.
Invero, ai sensi del citato comma 1, i predetti incarichi sono attribuiti con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia.
Il dipendente che viene nominato vicesegretario, con provvedimento del sindaco adottato nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento, deve comunque risultare in possesso del requisito soggettivo del titolo di studio richiesto per il segretario comunale e cioè il diploma di laurea in giurisprudenza, o economia e commercio o scienze politiche, come previsto dall'art. 13 del D.P.R. 4/12/1997, n. 465, concernente il Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari comunali e provinciali.
Ciò in quanto, il possesso di particolari requisiti, collegato peraltro alla facoltà di rogito, è giustificata dal fatto che la qualificazione tecnico professionale è strettamente interconnessa alle funzioni che il dipendente medesimo è chiamato a svolgere.
Si rappresenta, inoltre, che sulla imprenscindibilità del requisito dello specifico titolo di studio si è formato un consolidato orientamento giurisprudenziale, anche in considerazione che il dipendente nominato vicesegretario acquisisce la facoltà d'iscrizione all'albo dei Segretari comunali in base alla specifica regolamentazione prevista dal medesimo D.P.R. 465/1997.
Per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico spettante al vicesegretario, si fa presente che codesto Ente nel momento in cui si avvale della facoltà di istituire detta figura, come sopra precisato, dovrà prevedere nella propria dotazione organica il relativo posto e i requisiti di accesso ai quali corrisponderà una determinata classificazione giuridica e posizione economica, in applicazione della normativa dettata in materia dai contratti collettivi di lavoro per il personale o per l'area dirigenziale.
A tal proposito, si rammenta che l'art. 11 del CCNL del personale degli enti locali del 9/5/2006 e l'art. 25 del CCNL per l'area della dirigenza del 22/2/2006, disciplinanti rispettivamente l'incarico di vicesegretario, prevedono la corresponsione al personale incaricato dei compensi per diritti di segreteria ex art. 21 del D.P.R. 465/97 per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione.
Relativamente alla possibilità di affidare al segretario comunale la responsabilità di alcuni servizi, si rammenta che l'art. 15 del CCNL del 22.1.2004, ha definitivamente chiarito che negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999.
Da quanto sopra emerge, quindi, chiaramente che negli enti privi di personale dirigenziale le relative competenze spettano ai titolari di posizione organizzativa.
Tuttavia, si rammenta che l'art. 97 del citato D.Lgs. n. 267/2000, nell'andare a definire, al comma 4, i compiti e le funzioni, ha previsto che il segretario comunale eserciti 'ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia.' (lett. d).
Certamente, nell'ambito di questa formula potrebbe rientrare il conferimento delle funzioni di responsabile di un settore dell'amministrazione. Ciò, peraltro, trova conferma nella previsione del contratto collettivo integrativo dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il 22 dicembre 2003 che prende in considerazione, autonomamente, l'ipotesi di 'affidamento al segretario di attività gestionali (ad esempio, responsabilità servizio finanziario)'. Ovviamente, la discrezionalità riconosciuta al sindaco di conferire al segretario la responsabilità di un'area non può essere esercitata in violazione del diritto del funzionario, già titolare della stessa, di espletare funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita nell'ambito della categoria di appartenenza.
Dalle considerazioni suesposte e tenuto conto del sistema di affidamento delle responsabilità, che ne incentiva la suddivisione tra il personale in servizio, emerge, tuttavia, chiaramente che l'ambito della discrezionalità riconosciuta al sindaco dal legislatore con la previsione ex art. 97, può essere legittimamente esercitata solo quale strumento residuale, ovvero utilizzabile esclusivamente da quelle amministrazioni che si trovassero nella difficoltà di reperire le necessarie professionalità all'interno della propria dotazione organica, cosa che non parrebbe rinvenirsi nel caso dell'Amministrazione in questione, che dispone, per quanto asserito, di sei dipendenti titolari di posizione organizzativa.
Si deve sottolineare, inoltre, che ulteriore ostacolo all'attribuzioni di funzioni gestionali al Segretario comunale è che lo stesso è sato nominato anche Direttore generale, con funzioni quindi, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del più volte citato D.Lgs. n. 267/2000, di sovrintendere alla gestione dell'ente nel suo complesso, e a tal fine, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario, rispondono ad esso nell'esercizio delle funzioni loro assegnate. Si viene, quindi, a creare una situazione di incompatibilità nel momento in cui nella persona del direttore generale si accorpano anche funzioni dirigenziali, tenuto conto che tale situazione rende impossibile lo svolgimento della funzione di sovrintendere alla gestione dell'ente con la dovuta imparzialità.
In merito all'ultimo quesito posto, si ritiene di dover fornire risposta negativa tenuto conto che l'incremento delle risorse ex comma 5 dell'art. 15 del CCNL può avvenire solo nel caso in cui siano verificate in modo rigoroso e oggettivamente documentate le condizioni poste dalla citata disciplina. Per un maggiore approfondimento della questione si rimanda alle indicazioni fornite dall'ARAN sul proprio sito al punto 499-15L.