iL DIPENDENTE COMUNALE - AMMINISTRATORE - NON DECADE DALLA CARICA RICOPERTA SE SI è MESSO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA.
POTRA' SVOLGERE ATTIVITA' PROFESSIONALE PRIVATA, IN CASO DI RIENTRI IN SERVIZIO C/O IL COMUNE SOLO IN POSIZIONE DI LAVORO PART-TIME.
OGGETTO: Incompatibilità di un consigliere comunale - Art. 63 decreto legislativo 267/2000.
Quesito su: 12) Cause ostative all'assunzione ed all'espletamento del mandato elettivo - Elettorato passivo – ineleggibilità – incompatibilità.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale vengono richiesti ulteriori chiarimenti ad integrazione di quanto già formulato da questa Direzione Centrale – Sportello delle Autonomie – con nota n. 1211L.142 Ibis 5.3 del 10 maggio 2005.
Viene rappresentato che un consigliere comunale, dipendente dell'ente, già in rapporto di lavoro part-time al 50%, attualmente in aspettativa per mandato elettorale, svolge l'attività professionale privata di geometra e, proprio in qualità di tecnico professionista privato presenta a sua firma pratiche relative a permessi di costruire, dichiarazioni di inizio attività, dichiarazioni di inizio attività in sanatoria per abusi edilizi ai sensi del D.P.R. 380/2001, integrazioni a pratiche di condono ai sensi della legge 47/85 e 724/94, nell'ambito del territorio comunale.
Con la citata nota codesto Ente evidenzia alcune perplessità in merito ad un eventuale rientro in servizio del dipendente, in particolare viene chiesto di conoscere se il rientro in servizio dello stesso possa determinare l'insorgere di una causa ostativa all'espletamento della carica di consigliere.
In merito a quanto evidenziato, si rappresenta che la vigente normativa dettata dall'art. 60, n. 1,comma 7, del T.U.O.E.L., stabilisce che i dipendenti del comune non sono eleggibili a sindaco o consigliere comunale del comune per il quale prestano servizio; al comma 3 dello stesso articolo viene peraltro precisato che detta causa di ineleggibilità viene meno se l'interessato cessa dalle funzioni, collocandosi in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione della candidatura, posizione che non dovrà venir meno per tutto il corso del mandato al fine di non decadere dalla carica amministrativa ricoperta.
Per quanto attiene invece all'obbligo di astensione previsto dall'art. 78, comma 3 T.U.O.E.L. si comunica che l'ambito di operatività di tale norma è riferito ai soli componenti della giunta e non anche ai consiglieri comunali e provinciali.
Con riferimento infine alla possibilità del dipendente di continuare l'esercizio dell'attività professionale, una volta rientrato in servizio in posizione di lavoro part-time, si richiamano le osservazioni formulate nella già citata nota del 10 maggio 2005, in particolare per quanto riguarda la valutazione di possibili conflitti di interesse tra l'amministrazione comunale ed il dipendente.