Corretta determinazione limite spesa personale (previsto art. 1, comma 562, L. n. 296 del 27.12.2006 - Possibilità procedere assunzioni anche per cessazioni avvenute anni precedenti.
Un Comune ha formulato un quesito inteso a conoscere come debba essere determinato il limite di spesa di personale previsto dal comma 562 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 e se sia possibile procedere ad assunzioni anche per le cessazioni avvenute in anni precedenti che, tuttavia, non hanno dato luogo ad assunzioni esterne.
Al riguardo si rileva che, com'è noto, per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, quale il comune, il citato comma 562 prevede che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. La stessa norma stabilisce, altresì, che gli enti in parola possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale da stabilizzare di cui al comma 558.
Ciò posto, per quanto attiene alla determinazione delle predette spese di personale si rappresenta che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota n. 8838 del 23 gennaio 2007, ha avuto modo di precisare che le spese che concorrono al contenimento degli oneri del personale, al fine del conseguimento degli obiettivi di risparmio ivi fissati, sono determinate con gli stessi criteri esplicitati dalla circolare, richiamata anche dal comune, n. 9 del 17.2.2006 della Ragioneria generale dello Stato in merito all'applicazione delle disposizioni dettate dall'art., 1, commi da 198 a 206 della legge 266/2005.
Alla luce della richiamata circolare, vanno, pertanto, incluse tra le spese di personale anche quelle relative ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai contratti di somministrazione nonché agli emolumenti corrisposti, a titolo di integrazione salariale, ai lavoratori socialmente utili.
Per quanto riguarda il secondo quesito si rappresenta che, avendo il predetto comma 562 fornito una nuova disciplina delle assunzioni di personale prevedendo la possibilità del turnover rispetto alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel precedente anno, sia possibile procedere a nuove assunzioni, ivi comprese le stabilizzazioni, solamente nell'ambito delle cessazioni verificatesi nell'anno 2006 e non in anni precedenti.
Allo stato attuale della normativa, l'ente non potrà procedere né alla progressione verticale, né ad una nuova assunzione tramite concorso esterno.