Rimborso spese legali sostenute dipendente comunale (in giudizio responsabilità amministrativa) successivamente assolto con formula “non rinvenendosi nel comportamento neanche gli estremi della colpa lieve” - Corretto importo da corrispondere.

Territorio e autonomie locali
21 Novembre 2007
Categoria 
15.07 Disposizioni particolari
Sintesi/Massima 

Richiesta rimborso spese legali sostenute responsabile ufficio Tecnico Comunale (collocato in pensione), in giudizio responsabilità amministrativa, successivamente assolto con formula “non rinvenendosi nel comportamento del predetto neanche gli estremi della colpa lieve” - Legittimità corrispondere (per onorari e diritti spettanti difensore) importo stabilito Corte dei Conti (in sentenza) oppure quello complessivo lordo risultante da preavviso parcella.

Testo 

Un Ente ha rappresentato che un dipendente, attualmente collocato in pensione, ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenute nel giudizio per responsabilità amministrativa promosso dal Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti –Sezione Giurisdizionale per la Regione. , per fatti ed atti commessi nell'esercizio delle funzioni di responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
Il dipendente, come si evince dalla sentenza emessa dalla Corte dei Conti in data 13.10.2006, è stato assolto 'non rinvenendosi nel comportamento del predetto neanche gli estremi della colpa lieve'.
Con la medesima sentenza la Corte dei Conti ha posto a carico del Comune l'importo relativo agli onorari e ai diritti spettanti al difensore del dipendente, in complessivi Euro 500.
Tale cifra si discosta dall'importo complessivo lordo risultante dal preavviso di parcella del predetto legale per l'attività professionale svolta (Euro 5.570,42).
L'Amministrazione chiede pertanto di conoscere se debba provvedere a pagare l'importo stabilito nella citata sentenza dalla Corte dei Conti oppure se sia tenuta a pagare l'importo complessivo lordo risultante dal preavviso di parcella del legale difensore del dipendente.
Si rileva, preliminarmente, che la disposizione recata dall'art.28 del Contratto collettivo nazionale lavoro dei dipendenti locali del 14.9.2000 (citata dall' Ente) non trova applicazione nella fattispecie in esame, tenuto conto che tale norma contrattuale disciplina il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa di dipendenti coinvolti in procedimenti di responsabilità civile e penale.
Per quanto attiene ai giudizi di responsabilità amministrativa e contabile occorre invece fare riferimento al comma 2 bis dell'art.3 del D.L.n.543 del 1996 convertito nella legge n.639 del 1996 ('Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei Conti') che dispone, tra l'altro: ' in caso di definitivo proscioglimento, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza'.
Tale norma non chiarisce, però, se gli enti possano autonomamente valutare la congruità delle relative spese da rimborsare.
A tal riguardo, si rileva che il comma 1 dell'art.18 del decreto legge 25.3.1997, n.67 convertito nella legge 23.5.1997, n.135, riferito ai dipendenti di amministrazioni statali, stabilisce che le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti, in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato.
La legge n.248 del 2.12.2005, in sede di conversione del decreto legge n.203 del 30.9. 2005, ha inserito l'art.10 bis il quale, al comma 10, ha interpretato le predette norme nel senso che il giudice contabile , in caso di proscioglimento nel merito, liquida l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza.
La valutazione del giudice per la liquidazione delle spese, come affermato dalla Sezione IV del Consiglio di Stato, con sentenza del 24 maggio 2005, n.2630 , consente di ricavare la congruità del rimborso partendo dall'attività difensiva in concreto spiegata dal difensore, dal momento che anche la parcella vistata dal competente Ordine professionale, non è vincolante per il giudice in ordine alla liquidazione degli onorari, costituendo una semplice dichiarazione unilaterale del professionista.
Il citato intervento normativo del legislatore del 2005 (richiamato dalla recente giurisprudenza della Corte dei Conti.- cfr Sentenza n.159/2006 del 5.6.2006- Sez. Giurisdizionale per la Regione Basilicata), nel disporre che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, liquidi l'ammontare degli oneri spettanti alla difesa delle persone prosciolte, ha tenuto conto, sia dell'esigenza di tutelare il diritto al rimborso per le spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni, sia dell'esigenza di rendere compatibile l'esercizio di tale diritto con il contenimento della spesa pubblica, rimettendo alla valutazione del giudice la misura del rimborso.
Ciò anche al fine di evitare che il rimborso delle spese legali da addebitare all'amministrazione sia determinato successivamente e separatamente dalla sentenza, nell'ambito di un rapporto tra l'amministrazione e il soggetto prosciolto.
In caso di sentenza completamente assolutoria, come nel caso in specie, il giudice liquida, pertanto, le spese legali (onorari e diritti spettanti ai difensori dei convenuti), da porre a carico dell'amministrazione a seguito di apposita nota da parte degli avvocati (che però, come affermato dal Consiglio di Stato nella citata sentenza 2630/2005 non è vincolante per il giudice), altrimenti procede in via forfettaria alla liquidazione della stessa. (Sentenza della Corte dei Conti Sez. Abruzzo n.462 del 18.7.2006)