Riassunzione servizio dipendente cessato per incarico (sensi art. 110, D.lgs. n. 267/2000) - Corretta procedura da adottare (inquadramento su posto vacante, ripristino erogazione indennità di direzione e staff, calcolo giorni ferie spettanti).

Territorio e autonomie locali
7 Novembre 2007
Categoria 
15.07.14 Ricostituzione del rapporto di lavoro
Sintesi/Massima 

Riassunzione servizio dipendente cessato per incarico dirigenziale altro ente (sensi art. 110, D.lgs. n. 267/2000) - Possibilità effettuare inquadramento (su posto vacante) medesima categoria, profilo e posizione economica ricoperta atto risoluzione (applicazione analogica art. 26, CCNL del 14.9.2000) - Legittimità ripristino erogazione indennità di direzione e staff - Corretto calcolo giorni ferie spettanti.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale un Ente, dovendo procedere ai sensi dell'art. 110, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, alla riassunzione in servizio di una dipendente cessata per un incarico di natura dirigenziale presso altro ente, ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in ordine alla corretta procedura da adottare ed in particolare, se l'inquadramento sul posto vacante, deve essere effettuato con la medesima categoria, profilo e posizione economica ricoperta all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, applicando per analogia l'art. 26 del CCNL del 14.9.2000, e successive modificazioni; se debba essere ripristinata l'erogazione dell'indennità di direzione e staff corrisposta alla dipendente in questione al momento della risoluzione del rapporto, tenuto conto che detta indennità dal CCNL 1.4.1999, non è più prevista e, da ultimo, come debba essere considerata la posizione di detta dipendente ai fini del calcolo dei giorni di ferie spettanti.
Al riguardo, si fa presente che il legislatore con la previsione contenuta al comma 5 del predetto art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, prevedendo la possibilità del dipendente di richiedere la riassunzione in servizio alla cessazione dell'incarico a tempo determinato, ha introdotto una particolare norma di tutela del lavoratore, ulteriore rispetto a quella prevista dalla fonte contrattuale, ovvero dall'art. 26 del CCNL del 14/9/2000, integrato dall'art. 17 del CCNL del 5/10/2001, disciplinante la ricostituzione del rapporto di lavoro.
Nella concreta applicazione di quanto previsto dal citato comma 5, dell'art. 110, si ritiene, tuttavia, che debba farsi riferimento ai criteri stabiliti dalla norma contrattuale che, si rammenta, si è limitata a riscrivere la disciplina della riammissione in servizio già prevista e regolamentata dall'art. 132 del Testo Unico degli impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. n. 3/1957, anche se con una portata più limitata rispetto alle previsioni del predetto articolo 132, in quanto la riammissione è prevista per il solo caso di cessazione del precedente rapporto di lavoro per effetto di dimissioni, e non anche per gli altri casi previsti dallo stesso art. 132 del D.P.R. n. 3/1957.
Pertanto, l'art. 26 del CCNL 14/9/2000 come integrato dall'art. 17 del CCNL 5/10/2001, stabilisce espressamente che per effetto della ricostituzione del rapporto di lavoro, al lavoratore è attribuito il trattamento economico corrispondente alla categoria, al profilo ed alla posizione economica rivestita al momento della interruzione del rapporto di lavoro, con esclusione della retribuzione individuale di anzianità e ogni altro assegno personale, anche a carattere continuativo e non riassorbibile.
Per quanto attiene all'indennità di staff o direzione di struttura ex art. 37, comma 4, del CCNL 6.7.1995, occorre considerare che con l'introduzione del nuovo sistema di classificazione del personale degli enti locali ad opera del CCNL 31.9.1999, i dipendenti inquadrati nella ex 8^ q.f., sono stati collocati nella posizione economica iniziale D3, con la conservazione della relativa indennità per espressa previsione contenuta nell'art. 17, comma 3, del CCNL 1.4.1999, fatta salva l'ipotesi in cui al dipendente medesimo fosse attribuito un incarico di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 8 e ss. del CCNL 31.3.1999. Per tali considerazioni, si ritiene quindi che la corresponsione della citata indennità debba essere ripristinata in capo alla dipendente in questione.
Relativamente alla quantificazione dei giorni di ferie spettanti, si deve precisare che nella fattispecie in esame si tratta della ricostituzione del rapporto di lavoro, e quindi, per definizione, non può essere considerata come nuova assunzione, risultando il dipendente già titolare di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato con una pubblica amministrazione. Conseguentemente, in caso di prestazione settimanale articolata su 5 giorni, la dipendente avrà diritto a godere di 28 giorni di ferie annuali ex art. 18 del 6.5.1995.