Liquidazione dell’indennità di fine mandato di un ex sindaco

Territorio e autonomie locali
16 Maggio 2007
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

Dalla formulazione dell’art. 82 comma 8 D.Lgs. 267/2000 si evince che l’indennità di fine mandato costituisce un’integrazione dell’indennità di funzione, prevista per il sindaco alla fine dell’incarico amministrativo. L’istituto ha trovato espressa previsione e regolamentazione nell’art.10 D.M.119/2000 che ne ha fissato la misura in un’indennità mensile spettante per ogni 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori dell’anno.
Conformemente alla legge statale, la legge regionale Sicilia n.30/2000 ribadisce quanto sopra citato, specificando nel regolamento esecutivo, approvato con decreto presidenziale n. 19/2001, che l’emolumento in questione sia da commisurare all’indennità media percepita negli anni del periodo del mandato, eventualmente ridotta per periodi inferiori all’anno.
Nel caso in esame, si ritiene, pertanto, che la determinazione dell’indennità debba calcolarsi sulla base delle disposizioni previste dal menzionato regolamento presidenziale n. 19/2001.

Testo 

Sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla liquidazione dell'indennità di fine mandato ad un ex sindaco che ha ricoperto l'incarico sindacale nel quinquennio 1998/2003.
Al riguardo, l'art. 82, comma 8, del decreto legislativo n.267/2000, ha introdotto l'indennità di fine mandato per il sindaco ed il presidente della provincia. Dalla formulazione testuale della disposizione si evince, che la stessa costituisce 'un'integrazione' dell'indennità di funzione prevista in favore del sindaco alla fine dell'incarico amministrativo
L'istituto ha trovato, espressa previsione e regolamentazione nell'art.10 del decreto ministeriale n.119/2000, che ne ha stabilito la misura in un'indennità mensile spettante per ogni 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno.
Si soggiunge, inoltre, che la misura dell'indennità si correla essenzialmente alla funzione svolta dal percipiente per il periodo di concreto esercizio dei poteri sindacali.
Con circolare n. 5 del 5 giugno 2000 e da ultimo con la circolare n. 4 del 28 giugno 2006, questo Ministero ribadisce quanto definito in merito dal Consiglio di Stato, all'uopo interpellato, con il parere espresso nell'adunanza della Sezione Prima del 19 ottobre 2005, con cui viene riconfermato che l'emolumento de quo va commisurato all'indennità effettivamente corrisposta, per ciascun anno di mandato.
Conformemente alla legge statale, l'art. 19 della legge regionale Sicilia, n. 30/2000, alla lettera (f) ribadisce quanto sopra citato, specificando all'art. 12 del regolamento esecutivo della stessa, approvato con decreto presidenziale 18 ottobre 2001, n. 19 che l'indennità in parola sia da commisurare all'indennità media percepita negli anni del periodo del mandato, eventualmente ridotta per periodi inferiori all'anno.
Ciò premesso, questa Direzione Centrale è del parere che la determinazione dell'indennità in questione, debba essere calcolato sulla base delle disposizioni previste dal menzionato regolamento presidenziale del 18 ottobre 2001, n. 19.
Da ultimo si soggiunge che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale- Legge finanziaria 2007), all'art. 1, comma 719 confermando l'indennità di fine mandato prevista dal citato D.M. 119/2000, viene a specificare che l'emolumento in argomento spetta solo nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi, tempo ampiamente superato nel caso in questione.