POSSIBILE SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA' PER CONSIGLIERE CHE IN FORZA DI LEGGE REGIONALE PUO' ESSERE NOMINATO COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA GESTIONE DI ALTRO COMUNE DELLA STESSA PROVINCIA.

Territorio e autonomie locali
7 Maggio 2007
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

POICHE' L'INCARICO DI COMMISSARIO STARORDINARIO COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DEI POTERI DI SINDACO, GIUNTA E CONSIGLIO, SI RITIENE CONFIGURABILE UNA IPOTESI DI INCOMPATIBILITA' TRA L'INCARICO DI COMMISSARIO STARORDINARIO E QUELLO DI CONSIGLIERE COMUNALE DI UN COMUNE DELLA STESSA PROVINCIA.

Testo 

Prot. n.15900/TU/60 Roma, 7 maggio 2007

OGGETTO: Comune di ......... - Situazione di incompatibilità.

Quesito su: 12) Cause ostative all'assunzione ed all'espletamento del mandato elettivo
Elettorato passivo – incompatibilità.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale un consigliere di codesto Ente, ha trasmesso un quesito inteso a conoscere se, in forza della Legge Regionale Sardegna n. 13/2005, può essere nominato, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore agli enti locali, Commissario straordinario per la gestione di altro comune della stessa provincia, con i poteri di sindaco, di giunta e di consiglio.
Viene a tal proposito rappresentato che la Legge regionale sopracitata, in materia di incompatibilità, rimanda interamente alle disposizioni statali.
A tal riguardo si rappresenta che la normativa statale prevede espressamente all'art. 60, comma 1, n. 12, del decreto legislativo n . 267/2000, la ineleggibilità alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di 'consigliere comunale', provinciale e circoscrizionale rispettivamente in carica presso altro comune, provincia e circoscrizione.
Ai sensi dell'art. 65, comma 2 del T.U.E.L. è inoltre previsto che 'le cariche di consigliere provinciale, 'comunale' e circoscrizionale, sono altresì incompatibili con quelle di ..... Consigliere comunale di altro comune'.
Conseguentemente, poiché l'incarico di commissario straordinario comporta l'attribuzione dei poteri di sindaco, giunta e consiglio comunale, si ritiene configurabile, ai sensi della normativa nazionale, un'ipotesi di incompatibilità tra l'incarico di commissario straordinario e quello di consigliere comunale di un comune della stessa provincia.
L'art 4. della sopracitata Legge regionale, stabilisce peraltro, al comma 1, lettere a) e b) le categorie entro le quali i commissari possono essere scelti, non ravvisandovi specificatamente quella di Consigliere comunale.
Si prega di voler rappresentare quanto sopra all'autore del quesito.
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