Compensi. Indennità di funzione ex art. 82 TUEL 267/2000.

Territorio e autonomie locali
25 Gennaio 2006
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

Compensi: indennità di funzione
- Indennità di funzione ex art. 82 TUEL 267/2000.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota di posta elettronica con la quale viene chiesto il parere di questo Ministero in ordine alla possibilità di attribuire l'indennità di funzione al presidente del consiglio della comunità montana. Al riguardo, si rappresenta che al presidente del consiglio di una comunità montana non spettano compensi diversi da quelli previsti dall'art. 8, comma 2, del D.M. 119/2000 per i componenti dei consigli delle comunità montane. L'art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000 al 1° comma ha previsto il regime dell'indennità per i componenti degli organi esecutivi nonché per i presidenti dei consigli comunali e provinciali, non includendo, anche la figura del 'presidente del consiglio delle comunità montane' nel novero dei suoi destinatari. Il 2° comma del medesimo articolo, stabilisce il regime dei gettoni di presenza per i componenti degli organi consiliari. L'elencazione degli amministratori recata dall'art. 82 del citato T.U. non consente, pertanto, un'applicazione in via analogica delle disposizioni in materia di trattamento economico degli amministratori locali, considerata, anche, l'incidenza che le relative spese hanno sul bilancio dell'ente. Si soggiunge peraltro che, non appare praticabile una previsione statutaria che riconosca in favore del presidente del consiglio della comunità montana una indennità di funzione, derogando a quanto stabilito dall'art. 82 del T.U.E.L.. Lo status ed il trattamento economico degli amministratori locali sono espressamente disciplinate dal Capo IV del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per cui non è consentito introdurre in materia, salvo che non sia espressamente previsto per legge, nuove o diverse disposizioni come quella ipotizzata da codesta amministrazione. Il suddetto orientamento trova conferma nella più recente modifica del Titolo V della Costituzione che, all'art. 117, secondo comma, lett. p), attribuisce allo Stato competenza legislativa esclusiva in materia di 'legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane'.