Consiglio comunale non riesce a ricostituire il suo plenum mediante la surroga di un componente dimissionario.

Territorio e autonomie locali
19 Gennaio 2006
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Consiglio comunale non riesce a ricostituire il suo plenum mediante la surroga di un componente dimissionario.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota, con la quale è stata sottoposta alla scrivente la situazione verificatasi in un Ente, il cui consiglio comunale non riesce a ricostituire il suo plenum mediante la surroga di un componente dimissionario, atteso che la relativa deliberazione ha riportato sei voti favorevoli e sei voti contrari.
Com'è noto, la reintegrazione del plenum del consiglio rappresenta adempimento prioritario ed ineludibile.
Pertanto, non può ritenersi ammissibile la possibilità che i consiglieri di minoranza esprimano voto contrario alla deliberazione di surrogazione e convalida del consigliere subentrante, seppure sia stata accertata l'assenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità.
Ed invero, per consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale (v. richiami contenuti nella sentenza T.A.R. Piemonte, 2^ sez., n. 221 del 3 giugno 1993) la cennata '. deliberazione di surroga non può essere considerata atto saltuario, eventuale, ma necessario, dovuto. L'obbligatorietà dell'atto e la sua natura vincolata (quanto alla determinazione del contenuto) lo sottrae a qualsiasi relazione con la discrezionalità amministrativa e con l'indirizzo politico della maggioranza espressa dall'assemblea consiliare.'.
Per quanto concerne, la configurabilità, prospettata da codesta Prefettura, dell'intervento sostitutivo di cui all'art. 136 del T.U.E.L. n. 267 cit. al fine di pervenire, a mezzo di un commissario ad acta, all'adozione della deliberazione di surroga in argomento, risulta a questa Direzione Centrale che, nonostante i dubbi sulla compatibilità di tale norma con il nuovo quadro costituzionale sollevati a seguito di recenti pronunciamenti della Corte Costituzionale (cfr. la sentenza n.167 del 18.4.2005), il difensore civico in talune realtà regionali si è ancora di recente avvalso del potere sostitutivo ivi previsto proprio per procedere ad una surroga a mezzo di apposito commissario ad acta e tale provvedimento sostitutivo è stato ritenuto legittimo dal giudice amministrativo (cfr. T.A.R. Abruzzo, 30 luglio 2005, n.667), il quale ha precisato che la Corte Costituzionale, 'nel dichiarare la incostituzionalità di alcune discipline regionali del potere sostitutivo. non ha mai nulla osservato, direttamente o indirettamente, sulla vigenza del menzionato articolo 136 del T.U.E.L., affermando, anzi, in più di una occasione che la previsione del potere sostitutivo straordinario previsto in capo al Governo dall'art.120 della Costituzione non esaurisce tutte le possibili ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi, disciplinati dallo Stato o dalle Regioni, secondo le rispettive competenze'.