- Attività pre e post scuola. Competenze.
Con una nota si chiede di conoscere se debba ritenersi competente l'amministrazione comunale, ovvero l'istituto scolastico, all'erogazione del servizio di accoglienza e sorveglianza degli alunni che fruiscono del trasporto scolastico, per quei brevi periodi di tempo relativi all'arrivo anticipato o all'uscita posticipata, rispetto all'inizio e alla fine dell'attività scolastica in senso stretto.
Si ritiene che il servizio in questione, in quanto distinto dall'attività relativa al servizio comunale di trasporto scolastico, rientri nella competenza dell'istituto scolastico, tuttavia, avendo natura mista, allo svolgimento dello stesso può concorrere la competenza di entrambe i soggetti, nei limiti delle considerazioni di seguito svolte.
In effetti, il protocollo d'intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione, l'ANCI e le OO.SS. del 12.9.2000, come noto, al punto D) in merito all' 'accoglienza e sorveglianza degli alunni' ha previsto che, nelle scuole materne ed elementari, l'istituzione scolastica assicura brevi periodi di accoglienza e sorveglianza degli alunni in arrivo anticipato e in uscita posticipata rispetto all'orario dell'attività didattica. Tale servizio è svolto previo accordo tra l'ente locale e la scuola che, nel proprio regolamento, ne definisce le relative modalità.
Perciò, posto l'indirizzo fissato nel protocollo d'intesa, solo convenzioni o accordi sottoscritti tra le parti interessate, in attuazione dello stesso, possono creare reciproci obblighi giuridici.
Va segnalata, per quanto peculiare poiché riferita ad un'ordinanza sindacale contingibile e urgente volta ad ottenere l'apertura e la chiusura da parte del personale scolastico dei cancelli della scuola, la sentenza n. 5610/2002 del T.A.R. del Veneto; proprio facendo riferimento alla citata disposizione del protocollo, ha affermato che l'amministrazione scolastica non ha, per quanto consta dalla disamina normativa, un vero e proprio obbligo giuridico di garantire la sicurezza e la vigilanza degli alunni fuori dai cancelli della scuola e comunque fuori dall'orario scolastico. In tale contesto stabilì che, in assenza di diverso accordo, consta a chi cura l'accompagnamento a scuola degli alunni ( e per inciso faceva riferimento anche ai genitori ), la responsabilità di garantirne la sorveglianza.
Fermo restando quindi quanto disposto dal protocollo d'intesa, va però anche tenuto conto che prima il CCNL del 2001 del comparto scuola, poi l'art. 35 comma 3 della legge n. 289/2002 hanno previsto espressamente l'attribuzione ai collaboratori scolastici dei compiti di accoglienza e sorveglianza degli alunni. In più la contrattazione collettiva del comparto scuola, per il biennio economico 2004 – 2005, ha espressamente previsto per il personale inquadrato nell' area A, tra l'altro, compiti di accoglienza e sorveglianza nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse.
Stante tale disciplina normativa e contrattuale, risulta che allo stato, pur potendo i due soggetti comunque stabilire accordi e convenzioni per la definizione delle migliori modalità di collaborazione nell'espletamento del servizio in parola – anche al fine di conciliare gli orari del trasporto scolastico con quelli di apertura e chiusura della scuola -, spetta alla scuola la regolamentazione del servizio di accoglienza degli alunni e di accompagnamento degli stessi al mezzo di trasporto. Il comune in tal senso non risulta quindi tenuto da alcuna disposizione di legge a corrispondere alcun compenso all'istituzione scolastica, né all'espletamento della prestazione possono corrispondere emolumenti accessori.