Composizione delle commissioni ex art. 19 del decreto legislativo n. 76/90.
Con una nota si chiede di conoscere il parere di questa Direzione in merito alla composizione della speciale commissione di cui all'oggetto, dovendo il consiglio comunale procedere al rinnovo della stessa.
In particolare viene chiesto: se possano farne parte sindaco e consiglieri comunali; se sia il consiglio a poter individuare i quattro membri, di cui due tecnici, previsti dallo stesso art. 19 del citato d.lgs.vo. n. 76/90, nel rispetto anche della minoranza; se, infine la presenza di organi politici in seno alla commissione determini l'illegittimità degli atti deliberati.
Tale organo collegiale, ai sensi dello stesso art. 19 sostituisce a tutti gli effetti dello stesso testo unico la commissione edilizia comunale.
In via preliminare si richiamano pertanto le disposizioni contenute nella circolare n. 1/2005, adottata da questa Direzione a seguito del parere n. 2447, espresso dal Consiglio di Stato il 21 maggio 2003.
Al riguardo, va rilevato che il parere in data 21 maggio 2003 espresso dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato ha inteso anzitutto riaffermare la portata generale del principio della netta separazione fra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo (proprie degli organi politici e di governo) e quelle di gestione (proprie dei dirigenti).
Tale principio, già enunciato dall'art. 3 del d.lgs. 3 febbraio 2003, n. 29, è stato espressamente affermato, per quanto riguarda gli enti locali, dall'art. 6 della legge n. 127/1997 (poi trasfuso nell'art. 107 del T.U.O.E.L. 267/2000) il quale ha stabilito che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: ..f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi compresi le autorizzazioni e le concessioni edilizie'.
Tale principio non consente la presenza di organi politici non solo nella commissione edilizia, ma anche in altri organismi consultivi costituiti a livello comunale, qualora i medesimi siano 'deputati a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni', come chiarito dal Consiglio di Stato con il citato parere.
In altre parole, la fonte regolamentare comunale potrà legittimamente prevedere la presenza di organi politici negli organismi consultivi solo qualora ai medesimi vengano conferiti compiti che non abbiano natura endoprocedimentale, cioè che non siano preordinati all'adozione dei provvedimenti autorizzatori di competenza comunale, bensì assumano carattere strumentale rispetto alle funzioni di programmazione e di pianificazione territoriale di competenza consiliare.
È noto, in proposito, che le funzioni della Commissione edilizia si estendono anche ai pareri sugli strumenti urbanistici generali e loro varianti, sulla materia paesaggistico-ambientale, sulle modifiche al regolamento edilizio e sui progetti di opere pubbliche, funzioni la cui valutazione può impingere in giudizi squisitamente politici e che comunque esulano dalla mera gestione.
I principi suesposti, enucleati dal Consiglio di Stato con specifico riferimento alla Commissione edilizia comunale, sembrerebbero applicabili anche a quegli organismi consultivi speciali, come la commissione in questione, la quale è dalla stessa norma parificata ad una commissione edilizia per le funzioni attribuitele dal testo unico.
Va infatti rilevato che, in base all' art. 19 del già citato d. l.vo n. 76/90, all'organismo in questione spetta l'emanazione del parere, ai fini del rilascio dei relativi provvedimenti comunali, sulla compatibilità urbanistica e sulla determinazione del relativo contributo, per il quale il parere è peraltro vincolante.
Quanto poi, al profilo di competenza regionale, trattandosi di materia (quale l'edilizia e l'urbanistica, cioè riconducibile al 'governo del territorio') attribuita alla potestà legislativa concorrente delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, è da rilevare che l'art. 27 del d.lgs. n. 165 del 2001 dispone che 'le Regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità'.