Uso e riproduzione di un simbolo presente nel contrassegno di un partito.

Territorio e autonomie locali
11 Gennaio 2006
Categoria 
03.01 Funzioni e compiti
Sintesi/Massima 

Uso e riproduzione di un simbolo presente nel contrassegno di un partito.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale è stato chiesto il parere di questa Direzione Centrale in merito alla questione posta da due Comuni, in merito all'uso e alla riproduzione di un simbolo presente nel contrassegno di un partito.
Si ritiene che non sia legittima l'apposizione del simbolo parzialmente distintivo del contrassegno di un partito politico, sia, affiancata allo stemma comunale, sui biglietti di invito o di auguri del sindaco, sia sul cancello principale della sede municipale, in sostituzione dello stemma del comune. La stessa si pone chiaramente in contrasto con le funzioni e il carattere istituzionale del comune, la cui amministrazione rappresenta non una determinata parte politica ma la comunità dei cittadini, ed è pertanto potenzialmente lesiva della collettività che non si identifica con quell'idea politica.
In entrambe i casi l'utilizzo del simbolo del partito non risulta, a parere di questo Ufficio, esente da perplessità riguardo l'uso proprio degli elementi distintivi.
La questione prospettata, anomala e peculiare per la circostanza che sia un Ente locale e il Sindaco ad utilizzare il simbolo di un partito politico, si pone sia sotto il profilo soggettivo, a livello di capacità giuridica e quindi dell'idoneità ad essere soggetto di diritto a far uso di un simbolo che non è distintivo dell'ente locale nel suo insieme bensì dell'ideologia politica di un partito; sia, sotto un profilo oggettivo come vizio di identificazione del soggetto esponente, il comune, che può essere rappresentato esclusivamente dallo stemma comunale unico deputato a tale funzione, di cui viene fatto un uso improprio.
La normativa speciale vigente nella materia elettorale nulla dispone specificamente in punto di disciplina dell'utilizzo e tutela dei segni distintivi di partito, se non finalizzata a quella della presentazione delle candidature e delle liste (es. art. 2 D.P.R. n. 132/93, art. 14 D.P.R. n. 361/57); nella materia la giurisprudenza amministrativa si è formata sotto il profilo della tutela di tali segni distintivi, intesi quali insieme di elementi grafici essenziali in cui si riassume l'attitudine individuante del partito, principalmente riguardo la violazione dell'art. 33 del D.P.R. n. 570/60 per aspetti connessi alla ricusazione dei contrassegni 'identici' e 'facilmente confondibili' con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici. Tale giurisprudenza, affermatasi per garantire comunque la libertà del diritto costituzionalmente garantito al voto, fa emergere quanto essenziale sia, perchè il libero confronto tra formazioni politiche di fronte al cittadino elettore avvenga in modo corretto e leale, l'uso di nomi e simboli non equivoci che ne consentano la sicura identificazione da parte di tutti.
Ai nostri fini emerge che l'appartenenza del simbolo ad un partito è il principale elemento identificativo del gruppo e deve essere unico e inconfondibile rispetto a quello degli altri partiti e quindi anche di altri soggetti giuridici che con esso non possono identificarsi.
Se quindi il simbolo rappresentativo del gruppo politico o una parte significativa dello stesso è usata da un'amministrazione comunale è chiaro che si palesa l'appartenenza dell'esponente alla parte politica rappresentata dal simbolo stesso a scapito della minoranza, ponendosi in contrasto con il principio generale per il quale il comportamento degli amministratori deve essere improntato all'imparzialità e alla corretta amministrazione.
In particolare il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, rappresenta tutti i cittadini e non solo gli elettori appartenenti alla sua stessa compagine politica, ma anche quelli che hanno espresso una diversa preferenza. Ciò, nell'ambito dei segni distintivi si traduce, nell'esposizione dello stemma e del gonfalone come ente esponenziale di una comunità e non di altri simboli fuorvianti l'dentità collettiva.
Va peraltro rilevato che l'art. 12 del D.P.R. n. 121/2000 prevede che la materia dell'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle sedi delle regioni e degli enti locali è oggetto di autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni, fermo restando l'obbligo di esposizione congiunta con la bandiera nazionale o quella europea, del vessillo o del gonfalone proprio dell'ente, ogni volta che è prescritta l'esposizione di quest'ultimo e osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale.
Tale norma è stata interpretatata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento del Cerimoniale di Stato – cui è ascritta la competenza nella materia dell'esposizione della bandiera nazionale, nel senso che ha confermato che sugli edifici pubblici degli enti locali alle bandiere nazionale ed europea possono essere aggiunte le rispettive bandiere ufficiali, ed ha espressamente affermato che non possono essere esposti simboli privati, quali insegne di partito, simboli di associazioni e organismi vari.
Analoga preclusione si ritiene che debba valere anche per l'accostamento di tali insegne allo stemma comunale.
Lo stemma del Comune e della Provincia, che ad oggi trova la propria disciplina nel R.D. 7 giugno 1943 n. 651, reso esecutivo con R.D. n. 652/43, forma oggetto di proprietà da parte del soggetto ente che si identifica con la riproduzione grafica, che quindi può esercitare facoltà e poteri propri di questo diritto: anzitutto la tutela contro atti appropriativi, quali quelli di usurpazione, totale o parziale del titolo; ma anche contro un suo uso improprio o comunque non consentito.
La tutela dello stemma come elemento grafico rappresentativo della identità dell'ente è riconducibile nell'ambito della tutela del diritto al nome prevista dall'art. 7 del codice civile. Tale tutela copre il diritto all'uso e assicura la cessazione del pregiudizio derivante dall'uso che altri indebitamente ne faccia, prevedendo anche il risarcimento dei danni.
Ciò posto, tali principi vanno rapportati alle disposizioni dell'ordinamento degli enti locali. Occorre a tal fine richiamare l'art. 6, comma 2 del T.U.O.E.L. n. 267/2000 che demanda allo statuto, quindi all'autonomia dell'ente locale, la determinazione dello stemma, che forma oggetto di identificazione statutaria. Risulta evidente che, in linea generale, la disciplina dell'uso di tale elemento distintivo deve trovare adeguata soluzione in quell'autonomia normativa e organizzativa, significando che le modalità di utilizzazione dello stemma comunale debbono formare oggetto di specifica disciplina regolamentare dell'ente, che legittimamente può rimetterne la valutazione, caso per caso, al preventivo vaglio della Giunta.
Si soggiunge che in altri pareri questa Direzione ha sostenuto che l'uso dello stemma, in particolare da parte di un gruppo consiliare, non sia incompatibile con norme o principi di carattere ordinamentale, ove si consideri che il gruppo, seppure di minoranza, configura comunque una componente istituzionale dell'ente locale, del quale lo stemma rappresenta l'emblema identificativo. Quella minoranza potrà quindi rivendicare l'uso proprio dello stemma del comune, quale elemento unitario di identificazione dell'ente nella sua complessità e potrà quindi attivarsi nelle opportune sedi ove ritenga che sia stato leso quell'elemento distintivo, anche se indirettamente, attraverso l'esposizione di altro simbolo riproducente segni grafici di una fazione politica, cui peraltro appartiene la maggioranza.
Posto quindi che lo statuto costituisce la sede naturale per disciplinare la materia , ove lo stesso nulla disponga, è opportuno che l'uso e la riproduzione dei segni identificativi dell'amministrazione comunale avvengano con la cautela necessaria ad assicurare che non vi sia strumentalizzazione del simbolo o ambiguità in ordine alla provenienza di documenti ed ancor più che siano circoscritti all'esercizio del munus istituzionale di cui il singolo o il gruppo sono investiti (ad esempio nell'utilizzo della carta intestata occorre la contemporanea presenza dello stemma del gruppo e la specifica indicazione 'gruppo consiliare' per fugare tale rischio).