- Validità della seduta del consiglio comunale

Territorio e autonomie locali
11 Gennaio 2006
Categoria 
05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima 

- Validità della seduta del consiglio comunale

Testo 

Il vicepresidente del consiglio comunale di un ente ha chiesto, di conoscere se possa considerarsi valida la seduta del consiglio comunale tenutasi il 21 ottobre scorso in seconda convocazione, tenuto conto che in data 14 ottobre era stato convocato il consiglio solo in prima convocazione, che tale seduta aveva avuto validamente inizio in virtù della presenza di 13 consiglieri sui 20 assegnati e che solo successivamente è venuto a mancare il numero legale.
Al riguardo va rilevato che la seduta di seconda convocazione, proprio per la sua natura, si configura come eventuale, nel senso che la sua necessità si concretizza solo successivamente, per cui la previsione della stessa nonché la data in cui deve essere tenuta, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, possono essere stabiliti anche successivamente.
In base a tale indirizzo il giudice amministrativo ha ritenuto infondato il ricorso prodotto avverso un avviso di convocazione che non recava anche la data della seconda convocazione, persino quando tale adempimento, diversamente dal caso in questione, sia espressamente previsto dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale (cfr., in tal senso, T.A.R. per l'Abruzzo – l'Aquila, 12 novembre 2003, n. 998).
Necessario è invece, secondo il medesimo orientamento, che nell'avviso 'sia specificato che trattasi di seconda convocazione, che segue una precedente seduta, regolarmente convocata, ma che ad essa non sia intervenuto il quorum prescritto, che tale circostanza risulti dal processo verbale della seduta dichiarata deserta, e che venga allegato l'ordine del giorno' dal quale risulti che il consiglio è convocato per la trattazione dei medesimi oggetti che si sarebbero dovuti discutere e deliberare nella precedente adunanza andata deserta per mancanza del numero legale.
Perché possa parlarsi di seduta di seconda convocazione, peraltro, non è necessario che la mancanza del numero legale si sia verificata ad inizio di seduta ma può anche constatarsi in corso di seduta.
In tali casi occorrerà tener presente che non si avrà seduta di seconda convocazione per quegli oggetti che siano stati rinviati oppure discussi ma non deliberati, mentre si avrà seduta di seconda convocazione per quei punti dell'ordine del giorno che non è stato possibile trattare a causa della sopravvenuta mancanza del numero legale (cfr., in tal senso, T.A.R. Campania, 12 dicembre 1985, n. 397).