Composizione della commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.
Si fa riferimento ad una nota, con la quale viene chiesto se il sindaco possa far parte della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, prevista dall'art. 3 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31, come modificato dall'art. 10 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 10.
Al riguardo, va rilevato che il parere in data 21 maggio 2003 espresso dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato ha inteso anzitutto riaffermare la portata generale del principio della netta separazione fra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo (proprie degli organi politici e di governo) e quelle di gestione (proprie dei dirigenti).
Tale principio, già enunciato dall'art. 3 del d.lgs. 3 febbraio 2003, n. 29, è stato espressamente affermato, per quanto riguarda gli enti locali, dall'art. 6 della legge n. 127/1997 (poi trasfuso nell'art. 107 del T.U.O.E.L. 267/2000) il quale ha stabilito che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: ..f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi compresi le autorizzazioni e le concessioni edilizie'.
Tale principio non consente la presenza di organi politici non solo nella commissione edilizia, ma anche in altri organismi consultivi costituiti a livello comunale, qualora i medesimi siano 'deputati a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni', come chiarito dal Consiglio di Stato con il citato parere.
In altre parole, la fonte regolamentare comunale potrà legittimamente prevedere la presenza di organi politici negli organismi consultivi solo qualora ai medesimi vengano conferiti compiti che non abbiano natura endoprocedimentale, cioè che non siano preordinati all'adozione dei provvedimenti autorizzatori di competenza comunale, bensì assumano carattere strumentale rispetto alle funzioni di programmazione e di pianificazione territoriale di competenza consiliare.
È noto, in proposito, che le funzioni della Commissione edilizia si estendono anche ai pareri sugli strumenti urbanistici generali e loro varianti, sulla materia paesaggistico-ambientale, sulle modifiche al regolamento edilizio e sui progetti di opere pubbliche, funzioni la cui valutazione può impingere in giudizi squisitamente politici e che comunque esulano dalla mera gestione.
I principi suesposti, benché enucleati dal Consiglio di Stato con riferimento alla Commissione edilizia comunale, sembrerebbero applicabili anche agli altri organismi consultivi comunali come la commissione in questione, la quale ha ereditato parte delle funzioni demandate alla c.e.c., tant'è che l'art. 40 della citata legge regionale prevede espressamente che 'fino all'approvazione del regolamento urbanistico ed edilizio, ovvero fino all'adeguamento del regolamento edilizio comunale, le funzioni della Commissione per la qualità ambientale ed architettonica sono attribuite alle attuali Commissioni edilizie'.
Va altresì rilevato che, in base agli artt. 3 e 13 della medesima legge regionale, all'organismo in questione spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, interventi di risanamento conservativo e restauro e di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici aventi valore storico architettonico, ivi compreso, nei casi in cui è richiesto, il parere preordinato al rilascio del permesso di costruire.
Ciò premesso, si ritiene che, trattandosi di materia (quale l'edilizia e l'urbanistica, cioè riconducibile al 'governo del territorio') attribuita alla potestà legislativa concorrente delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, la presenza di organi politici nella commissione in questione potrebbe essere consentita solo qualora fosse espressamente prevista da una legge regionale e fintanto che quest'ultima non venga a sua volta adeguata ai principi posti dalla legislazione statale, considerato l'art. 27 del d.lgs. n. 165 del 2001, per il quale 'le Regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità'.
Ciò non sembra possa dirsi nel caso in questione, in quanto la normativa regionale vigente (cfr., il citato art. 3 L.R. n. 31/2002) demanda al regolamento urbanistico ed edilizio comunale 'la composizione e le modalità di nomina' della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio.