Diritto di voto in consiglio comunale
Si fa riferimento ad una nota con la quale un ente chiede di conoscere se, nel caso in cui il sindaco di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti sia decaduto a seguito della sua elezione alla carica di consigliere regionale, il vice sindaco possa votare in consiglio comunale fino al rinnovo del consiglio comunale.
Come noto, ai sensi dell'art. 64, comma 2, del tuel 267/2000, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti viene previsto che 'Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti'.
Dalla disposizione in questione, si evince che il vice sindaco di codesto comune abbia perduto lo status di consigliere comunale a seguito della accettazione della nomina alla carica di assessore.
Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del dlgs. N. 267/2000, il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso dello stesso sindaco.
Come evidenziato nel parere reso dal Consiglio di Stato, I Sez., n. 94/96, con riferimento alla specifica problematica prospettata in ordine alla possibilità che il vice sindaco sostituisca il sindaco quale componente, con diritto di voto, del consiglio comunale, viene precisato che 'appare difficilmente concepibile che esse vengano esercitate dal vicesindaco' , non essendo ammessa nel nostro ordinamento la sostituzione nelle funzioni di componente delle assemblee elettive.
Il successivo parere n. 501 del 14.6.2001, emanato dallo stesso Consiglio di Stato in materia di poteri del vice–sindaco, non sembra aver contraddetto la propria precedente pronuncia.
Tanto premesso, si rappresenta che, ad avviso di questa Direzione Centrale, il vice sindaco non può esercitare le funzioni di componente, con diritto di voto, del consiglio comunale.