Ineleggibilità
- Ineleggibilità ai sensi dell’art. 60, comma 1, n. 9 e comma 4 del Dlgs. n. 267 del 2000
E' stato trasmesso un quesito in merito alla ineleggibilità alla carica di un consigliere comunale, ai sensi dell'art. 60, comma 1, n. 9 e comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che risulta essere Presidente e Legale rappresentante dell'Istituto termale ...., ente accreditato presso la Regione ..... ai sensi delle leggi regionali 12.10.1998 n. 34 e 23.12.2004 n. 29, che ha stipulato accordi per la fornitura di servizi con l'Azienda Sanitaria Locale, nel cui territorio è ricompreso il comune in argomento, con cui l'Istituto termale è convenzionato. L'articolo sopracitato prevede che non sono eleggibili alle cariche elettive locali 'i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'Azienda Sanitaria Locale o Ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'Azienda Sanitaria Locale o Ospedaliera con cui sono convenzionate'. Il successivo comma 4 specifica che le strutture convenzionate citate sono quelle indicate negli artt. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Interpellato ai fini dell'esatta individuazione delle strutture interessate dalla norma, anche alla luce delle modifiche legislative intervenute in materia, il Ministero della Salute ha chiarito, che per strutture convenzionate devono intendersi tutte le istituzioni che eroghino assistenza sanitaria ospedaliera, ambulatoriale semiresidenziale o residenziale per conto del Servizio Sanitario nazionale. La medesima Amministrazione ha precisato che il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, ha sostituito il sistema convenzionale su cui si basava il rapporto tra strutture pubbliche e private, con quello dell'accreditamento istituzionale. L'accreditamento, rilasciato a strutture previamente autorizzate, consente alla struttura di erogare l'assistenza sanitaria a carico del Servizio sanitario nazionale, solo, comunque, in presenza anche della stipula di un accordo contrattuale tra le regioni e le unità sanitarie, da un lato, ed i soggetti accreditati, dall'altro. Il predetto Dicastero, nel chiarire che, come esplicitato dall'art. 8-ter del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, l'accreditamento istituzionale può essere rilasciato anche a strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, se previamente autorizzate, ha concluso che, in base al nuovo sistema, le 'strutture convenzionate' di cui all'art. 60 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali, possono ora coincidere con le 'strutture accreditate' con le quali le unità sanitarie locali abbiano stipulato gli appositi accordi contrattuali. Poiché la norma di cui al già citato art. 60, comma 1, n 9, è volta a scongiurare negative influenze sulla libera determinazione del voto per effetto della posizione di potere rivestita dall'amministratore all'interno di una struttura sanitaria con rapporti privilegiati con l'ente locale, la condizione di ineleggibilità si determina per chi riveste la carica di 'legale rappresentante', nonché secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 483 del 1999, per chi svolge una funzione che, per le sue obiettive caratteristiche sia riconducibile a quelle proprie della categoria dei dirigenti, ovvero a coloro che sovrintendono alle strutture o enti convenzionati, cioè sia i dirigenti amministrativi che sanitari. Considerato che il consigliere comunale cumula la carica di presidente - legale rappresentante dell'Istituto Termale accreditato, alla luce di quanto sopra e delle osservazioni formulate dal Direttore Generale del Servizio Sanitario Regionale ....., circa il regime di accreditamento della struttura medesima, la fattispecie in esame appare riconducibile alla ipotesi di ineleggibilità prevista dall'art. 60 del decreto legislativo n. 267/2000. In conformità al principio generale che ogni organo collegiale deliberi sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la causa ostativa all'espletamento del mandato va contestata al predetto amministratore con la procedura consiliare prevista dall' art. 69 del decreto legislativo citato, che garantisce il corretto contraddittorio tra organo ed amministratore, assicurando a quest'ultimo l'esercizio del diritto alla difesa.