Sospensione e decadenza- Applicabilità, nei confronti di amministratori locali della Regione Sicilia, della disposizione di cui all’art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, così come sostituito dall’art. 7 del D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito

Territorio e autonomie locali
21 Novembre 2005
Categoria 
12.01.02 Sospensione e decadenza
Sintesi/Massima 

Sospensione e decadenza
- Applicabilità, nei confronti di amministratori locali della Regione Sicilia, della disposizione di cui all’art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, così come sostituito dall’art. 7 del D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito con legge n. 140/2004.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale è stato richiesto un parere in merito all'applicabilità, nei confronti di amministratori locali della Regione Sicilia, della disposizione di cui all'art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, così come sostituito dall'art. 7 del D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito con legge n. 140/2004.
In via preliminare, si rappresenta che il citato articolo prevede che 'La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto'.
L'art. 6 della legge regionale Sicilia n. 7/1992, così come modificato dall'art. 36 della legge regionale n. 26/1993, nell'esercizio, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto speciale di autonomia, della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, ha previsto l'applicabilità nell'ordinamento regionale siciliano della legge n. 16/1992.
Il legislatore regionale ha inteso, quindi, integrare la propria normativa con quella statale, operando un rinvio alla procedura di cui alla legge statale n. 16/1992. Così legiferando, all'art. 6 della L.R. n. 7/1992, è stata utilizzata la tecnica di produzione normativa tramite 'rinvio', attraverso la quale un determinato atto si appropria, richiamandolo, di un contenuto prescrittivo che è stato formulato in un atto diverso il quale non viene, tuttavia, inciso in nessun modo per effetto di questo richiamo.
Ciò posto, occorre considerare, in relazione alla natura del suddetto rinvio, che la Corte di Cassazione, in due recenti ordinanze (n. 7324/2004 e n. 7144/2005) con le quali veniva sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del D.L. n. 80/2004, nel testo risultante dalla conversione ad opera della legge 140/2004, ha riconosciuto '. il carattere aperto, o 'recettizio' della normativa statale in materia, proprio del rinvio contenuto nell'art. 36 legge regionale Sicilia 26/1993.'.
Orbene, la Corte di Cassazione nelle citate ordinanze ha ritenuto, nel caso ad essa sottoposto, necessaria ed ineludubile l'applicazione, come ius superveniens, non solo delle norme modifificate (gli artt. 58 e 59 T.U.O.E.L.) ma anche delle norme modificanti contenute nell'art. 7 D.L. 80/2004 '.dovendo tale immediata applicazione ravvisarsi, non già per effetto dell'incidenza della novella sugli effetti penali della sentenza bensì per l'assorbente rilievo dell'avere detta novella incidenza sul regime dei requisiti legali di mantenimento della carica pubblica elettiva e quindi sulla sua idoneità a mutarlo con immediata efficacia tanto in malam quanto.in bonam partem. Questa Corte ha, infatti, più volte affermato, con riguardo alla sopravvenienza di condizioni 'disabilitanti' (sentenze irrevocabili di condanna) alla elezione o nomina alla carica elettiva.che le nuove disposizioni debbono essere applicate anche ove le situazioni sanzionate si siano verificate ben prima della entrata in vigore della legge sopravvenuta non venendo in gioco alcun profilo di retroattività della disposizione.ma trattandosi di un nuovo parametro cui il legislatore ancora il giudizio di indegnità rispetto alla conservazione della carica.'.
Alla luce delle considerazioni formulate dalla Corte di Cassazione le disposizioni di cui agli artt. 58 e 59 del T.U.O.E.L., così come sostituiti dall'art. 7 del D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito con legge n. 140/2004, sono immediatamente applicabili anche nella regione Sicilia, per il fatto che detta novella ha '.incidenza sul regime dei requisiti legali di mantenimento della carica pubblica elettiva e, quindi, sulla sua idoneità a mutarlo con immediata efficacia tanto in malam quanto in bonam partem.' (Cfr. Cass. ord. n. 7144/2005, cit.).
Si ritiene, dunque, che essendo applicabili in Sicilia le modifiche legislative degli artt. 58 e 59 T.U.O.E.L., introdotte successivamente alla norma base di cui alla citata legge 16/1992, anche la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 59 T.U.O.E.L., troverà immediata applicazione e, pertanto, l'avvenuto compimento del periodo di dodici mesi dalla sentenza di appello comporterà la cessazione degli effetti della già dichiarata sospensione del sindaco.