Permessi dal lavoro previsti dall’art. 79 del decreto legislativo 267/2000.
Un sindaco, presidente anche di un consorzio di comuni per la gestione dei rifiuti e membro del Comitato direttivo dell'A.N.C.I., dipendente scolastico in qualità di insegnante di educazione fisica, ha formulato un quesito con il quale chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di cumulare i permessi dal lavoro previsti dall'art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000.
Al riguardo, si rappresenta che, i permessi per i componenti dei consigli e delle giunte comunali nonché degli organi esecutivi dei consorzi fra enti locali, sono disciplinati esclusivamente dai commi 1, 3 e 4 del citato art. 79, ad essi si aggiungono quelli non retribuiti previsti dal successivo comma 5.
Ciò premesso, si ritiene che all'amministratore in questione spettino i permessi specificatamente previsti per l'espletamento della carica di sindaco e di presidente del consorzio, nonché dei permessi per la partecipazione, in qualità di sindaco, quale membro del comitato direttivo dell'A.N.C.I., ai sensi dell'art. 85, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, a meno che non si verifichi una coincidenza nell'ambito della stessa giornata tra le convocazioni dei distinti organi rappresentativi.
Le norme riflettono il diritto costituzionalmente garantito di disporre del tempo necessario all'espletamento del mandato (art. 51 Cost.) di chi è chiamato a funzioni pubbliche, che non può essere suscettibile di eventuali situazioni limitative.
Si soggiunge, inoltre, che il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, al tempo interpellato, ha chiarito con nota del 17 dicembre 1999, che la previsione normativa contenuta nell'art. 45 del C.C.N.L. del 4 agosto 1995, apparentemente restrittiva, che prevede la presentazione trimestrale, da parte del personale docente chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive, di una apposita dichiarazione circa le assenze dal servizio per gli impegni connessi alla carica ricoperta, riconfermata nella formulazione del 1°comma dell'art. 35 del nuovo C.C.N.L./2003 del comparto scuola, ha la sola funzione di consentire all'istituto scolastico di organizzare per tempo la sostituzione dei docenti assenti, ma non può costituire un limite all'autonoma facoltà decisionale dell'ente locale di mutare secondo le proprie esigenze, il calendario delle sedute stabilite.
Rimane comunque fermo l'onere a carico del docente di comunicare tempestivamente la data in cui, per espletare il mandato, dovrà assentarsi dal lavoro e, nel contempo si significa che nessun ostacolo si frappone alla piena applicazione delle norme sui permessi, recate dal decreto legislativo n. 267/2000