Permessi e licenze - Permessi previsti dall’ art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000

Territorio e autonomie locali
17 Novembre 2005
Categoria 
13.01.03 Permessi e licenze
Sintesi/Massima 

Permessi e licenze
- Permessi previsti dall’ art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale è stato trasmesso un quesito in ordine alla problematica dei permessi previsti dall'art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000.
In particolare, viene chiesto di conoscere se un consigliere comunale, lavoratore dipendente, al quale il presidente del consiglio comunale ha attribuito una delega per una determinata materia, possa aver diritto ai permessi retribuiti per lo svolgimento dei compiti inerenti la delega assegnata.
Al riguardo, si fa presente che il consigliere ha diritto ad assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui è convocato il consiglio, ai sensi del comma 1 dell'art. 79 sopracitato, e ha diritto di fruire di permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato, ai sensi del successivo comma 5.
Ciò premesso, considerato che l'art. 79 indica tassativamente i casi in cui spettano agli amministratori i permessi lavorativi e atteso, altresì, che la facoltà di delega esercitata dal presidente del consiglio comunale, è espressamente prevista dalla norma richiamata qualora non siano costituiti gli organi di decentramento comunale e che, pertanto, le predette funzioni rientrano tra i compiti connessi all'espletamento del mandato di consigliere, non sembra che l'amministratore in questione possa fruire di permessi diversi da quelli specificatamente previsti per la carica rivestita.