Permessi e licenze - Art. 79 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Territorio e autonomie locali
14 Novembre 2005
Categoria 
13.01.03 Permessi e licenze
Sintesi/Massima 

Permessi e licenze
- Art. 79 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Testo 

Si fa riferimento ad una nota, con la quale è stata trasmessa la richiesta avanzata dal Servizio Amministrazione del Personale della 'Azienda Unità Sanitaria Locale n.' di...., volta a conoscere se i dipendenti che fruiscono di permessi per le cariche pubbliche ricoperte, di cui all'art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000, debbono produrre la documentazione giustificativa degli stessi, rilasciate dall'Ente presso cui esplicano il mandato elettivo o, possono sostituire l'attestazione dei permessi usufruiti con una dichiarazione sostitutiva.
Come noto, i permessi previsti dal decreto suindicato, riflettono il diritto costituzionalmente garantito a chi ricopre cariche presso enti locali, di disporre del tempo necessario all'espletamento del mandato (art. 51 Costituzione).
L'art. 79 richiamato, definisce puntualmente i permessi di cui ciascun amministratore può usufruire, graduandoli secondo la tipologia della carica rivestita presso l'ente.
Per quanto attiene alla problematica relativa all'attestazione dei permessi, si richiama il preciso obbligo per il lavoratore dipendente di documentare, con apposita certificazione, l'attività ed i tempi di espletamento del mandato (comma 6, art. 79 T.U.). In assenza di specifica norma regolamentare, l'attestazione dell'utilizzo dei permessi retribuiti e non retribuiti può essere rilasciata dal sindaco, oppure dal segretario comunale, o dal segretario del collegio cui partecipano gli amministratori interessati, se prestabilito, o da un consigliere facente le veci di segretario, ovvero dal presidente dell'adunanza
Per quanto concerne la possibilità di sostituire l'attestazione per i permessi con un'autodichairazione, si rappresenta che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, ha la stessa validità legale dell'atto che sostituisce, tanto più che, nella fattispecie, tale dichiarazione viene effettuata da un amministratore locale investito di pubbliche funzioni.