Gettoni di presenza
- Indennità di funzione ad ex assessori comunali.
Nel rappresentare che alcuni ex assessori comunali hanno fatto pervenire richiesta di pagamento dell'indennità di funzione, prevista dall'art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000, non percepita negli anni in cui essi hanno rivestito la carica di assessori comunali (a cavallo dei due mandati amministrativi 1997 – 2002) - si chiede di conoscere se l'ente sia tenuto al pagamento del compenso, pur non essendo state mai stanziate le rispettive quote nei bilanci di quegli anni e pur non avendo gli interessati eccepito nulla - in sede di approvazione dei documenti contabili - sulla mancata iscrizione di somme per i citati compensi.
Al riguardo, si fa presente, in via generale, che l'istituto dell'indennità e dei gettoni di presenza per gli amministratori comunali, già previsto dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816 e dalla successiva legge n. 265/1999, con la quale sono stati inclusi nel trattamento indennitario anche gli assessori dei comuni aventi popolazione inferiore a 5000 abitanti, ha trovato espressa previsione e regolamentazione, da ultimo, nell'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 265 e nel decreto interministeriale n. 119/2000.
Nel rammentare che le disposizioni recate dal citato D.M. n. 119/2000 non hanno decorrenza retroattiva, si rileva che questo Ministero ha, in proposito, diramato la circolare n. 5/2000, pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2000, che ad ogni buon fine, si allega in copia.
Quanto al merito della richiesta, occorre rilevare che, secondo la consolidata giurisprudenza, la rinuncia non espressa ad un diritto determina l'estinzione del diritto medesimo soltanto se desunta 'da un comportamento concludente del titolare che riveli, in maniera univoca, la sua definitiva volontà di non avvalersi del diritto stesso'. Conseguentemente, 'l'inerzia o il ritardo nell'esercizio di un diritto non possono di per sé soli reputarsi sufficienti a dedurre una siffatta volontà abdicativa, potendo essere frutto di ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa' (cfr. Corte Cass. Civ. sez. III, n. 5240 del 15 marzo 2004).
Nella fattispecie in esame, una serie di circostanze di fatto (fatte salve eventuali diverse circostanze non portate a conoscenza di questo Ufficio) depongono a favore della possibilità di considerare univoco il comportamento tenuto dagli amministratori locali e, quindi, di ritenere sussistente una rinuncia implicita alla percezione dell'indennità. Innanzitutto, la circostanza che era nella persistente disponibilità degli stessi amministratori proporre, nella adozione dello schema annuale di bilancio, l'allocazione di adeguate risorse; secondariamente, la notorietà del regime indennitario di cui fruiscono in generale gli amministratori locali; ancora, la persistenza della mancata corresponsione degli emolumenti per due consiliature, circostanza che rende improponibile l'ipotesi della inconsapevolezza della omessa previsione di bilancio.
Pertanto, salvo che emergano comportamenti di fatto, temporalmente correlati al maturare del diritto alla liquidazione delle indennità ovvero, dagli atti di codesto ente (anche meramente interni) trovi anche indiretta conferma la volontà di ciascun amministratore interessato di rivendicare la legittima pretesa, a giudizio di questo Ufficio, la situazione di inerzia consolidatasi a distanza di tempo dalla dismissione del mandato elettivo, consente di ravvisarvi gli elementi integrativi della fattispecie della rinuncia implicita.