Rimborsi spese- Refusione delle spese di viaggio sostenute da un consigliere comunale per la partecipazione alle sedute di consiglio comunale

Territorio e autonomie locali
11 Novembre 2005
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

Rimborsi spese
- Refusione delle spese di viaggio sostenute da un consigliere comunale per la partecipazione alle sedute di consiglio comunale

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesto Servizio ha richiesto chiarimenti in merito alla problematica relativa alla refusione delle spese di viaggio sostenute da un consigliere comunale per la partecipazione alle sedute di consiglio comunale, delle commissioni consiliari e delle conferenze dei capigruppo. In particolare viene segnalato che l'amministratore in questione ha la residenza nel comune di XXX ma, nel contempo di aver stabilito il proprio domicilio, sin dall'inizio dell'incarico amministrativo, presso il comune di YYY in provincia di KKK
Al riguardo, l'art. 84, comma 3, del suddetto decreto legislativo prevede solo per gli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute del rispettivo organo assembleare, nonché per la presenza necessaria (cioè riconducibile ad oggettive esigenze connesse allo svolgimento del mandato), presso la sede dell'ufficio per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
Sulla questione si è formato un indirizzo più estensivo che privilegia l'aspetto della tutela dell'espletamento della carica elettiva e delle comprovate esigenze connesse all'attività svolta dall'amministratore, mutuando dall'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato in materia di residenza dei dipendenti pubblici, l'assimilazione del concetto di residenza a quello della residenza di fatto ex art. 43, comma 2, del codice civile, cioè della dimora abituale.
Il Consiglio di Stato, infatti ha in più occasioni ritenuto che qualora la residenza anagrafica non corrisponda alla residenza effettiva, quale si desume dall'art. 43 del codice civile, è di quest'ultima che bisogna tener conto, e la prova della sua sussistenza può essere fornita con ogni mezzo anche indipendentemente dalla risultanze anagrafiche.
A tal fine, il requisito dell'abitualità che la dimora deve possedere, affinché risulti giuridicamente rilevante, è la risultante del fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo e dell'elemento soggettivo della volontà della persona a rimanervi, volontà desumibile, secondo una recente sentenza n. 5816 del 17 ottobre 2005 della VI sezione del Consiglio di Stato, da circostanze concomitanti e di concordante significato, fra le quali assume valore preminente lo svolgimento in loco dell'attività lavorativa.
Solo in presenza di tali condizioni, previamente verificate, l'amministrazione potrà applicare agli specifici fini, l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato.
Alla luce delle considerazioni esposte, il rigore che deve sorreggere la procedura di ristoro delle spese sostenute dagli amministratori locali, porta pertanto a ritenere che la rifusione delle spese di viaggio sia praticabile solo se l'istanza sia supportata da idonea certificazione attestante la spese di volta in volta concretamente effettuata, ciò anche in considerazione della incidenza di detto esborso sulle disponibilità di bilancio dell'ente.
Si soggiunge inoltre, che la domanda, ora per allora, volta alla richiesta del rimborso delle spese per gli anni pregressi, priva della necessaria certificazione, non appare pertanto ammissibile.