- Circoscrizioni di decentramento comunale.
Con una nota è stato chiesto l'avviso della scrivente in ordine all'incidenza che esplica sugli organi delle circoscrizioni di decentramento la dissoluzione anticipata degli organi comunali per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso.
Al riguardo, va rilevato che l'art.17 del T.U.O.E.L. 267 del 2000 ha delegificato la materia stabilendo che 'gli organi delle circoscrizioni.... sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento', e che 'l'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento'.
La potestà normativa comunale in materia ha peraltro trovato riconoscimento anche a livello costituzionale, in quanto l'art.117, sesto comma, prevede che 'i Comuni, le Province e le Città Metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite'.
Per quanto concerne il Comune di XXX, pertanto, la materia è regolamentata dall'art.11 dello statuto, per il quale le elezioni dei consigli
circoscrizionali 'si tengono, di norma, contestualmente alle elezioni comunali', nonchè dall'art.16 dell'apposito regolamento, secondo cui 'i consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale' e 'nel caso di scioglimento o cessazione anticipata del consiglio comunale, per le cause previste dalla legge, i consigli di circoscrizione esercitano le loro funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali'.
Dalle disposizioni citate si evince chiaramente che la dissoluzione anticipata del consiglio comunale produce quale unico effetto, al fine di garantire la contestualità con le elezioni comunali, il rinnovo anticipato degli organi circoscrizionali, che tuttavia continuano ad esercitare le proprie funzioni fino all'indizione dei comizi elettorali.
Tali disposizioni si basano peraltro sul principio generale della continuità dell'azione amministrativa, per il quale, di norma, il titolare di un organo resta in funzione sino a che non entri in carica il successore.
La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che 'questa è la regola tuttora vigente, per comune consenso, nelle amministrazioni degli enti locali' anche dopo l'abrogazione dell'art.283 del T.U. n. 148 del 1915 che sanciva espressamente tale principio (cfr., in tal senso, T.A.R. Umbria, 20 maggio 1999, n. 386).
Secondo tale orientamento 'la nomina di un Commissario straordinario nelle more della rielezione degli organi ordinari non appartiene all'ipotesi fisiologica, bensì all'ipotesi patologica di un consiglio comunale sciolto prima della scadenza per autodissoluzione, per violazione di legge, o per dimostrata incapacità di adempiere alle proprie funzioni.
In tutti questi casi, infatti, la nomina dell'organo straordinario non è una conseguenza della prossimità del rinnovo degli organi ordinari, ma è una conseguenza dell'attuale e immediata impossibilità per gli organi ordinari di proseguire nell'esercizio delle loro funzioni. Si è verificata, in sostanza, una situazione che esige prima la nomina di un Commissario e poi – conseguenzialmente - l'indizione delle procedure elettorali per il rinnovo'.
La prova che il sopravvenire dell'esigenza di rimuovere gli organi elettivi non comporta necessariamente la sostituzione di quelli in carica con un organo straordinario viene rinvenuta, secondo il medesimo orientamento giurisprudenziale, nelle disposizioni di cui all'art.37-bis della legge n. 142 del 1990 (ora art.53 del citato testo unico), per il quale 'In caso di dimissioni,
impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco o del Presidente della Provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco o Presidente della Provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco e del Presidente della Provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente'.
È dunque prevista dall'ordinamento l'ipotesi di un consiglio che, per un fatto sopravvenuto, cessa anzitempo dal suo mandato, e che nondimeno, non essendovi i presupposti per la sanzione dello scioglimento e del commissariamento, resta in funzione sino all'insediamento del nuovo.
Seguendo tale percorso analogico la citata sentenza ha ritenuto che identica soluzione possa proporsi anche per i consigli circoscrizionali, i quali 'seguono la sorte del consiglio comunale, quanto alla cessazione anticipata del mandato, ma non sono ostacolati dal proseguire interinalmente nell'esercizio delle loro funzioni, non versando (a differenza del consiglio comunale) in situazioni di illegalità, autodissoluzione, malfunzionamento e simili'.
E' pur vero che tale indirizzo giurisprudenziale riguarda i casi di scioglimento del consiglio comunale diversi da quelli conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso e che in tale ultima ipotesi la normativa di riferimento, che ha carattere di specialità, non può comunque essere se non quella statale, con ciò togliendo rilievo alle espresse disposizioni recate dalle citate fonti statutarie e regolamentari.
Va tuttavia rilevato che proprio dall'analisi dell'art.146 del T.U.O.E.L. è possibile dedurre che, essendo consentito proporre un autonomo scioglimento per i consigli circoscrizionali, il provvedimento di rigore adottato per il Consiglio comunale non sembra possa comportare automaticamente il contemporaneo scioglimento dei consigli circoscrizionali, in quanto quest'ultimo provvedimento deve formare oggetto di una distinta ed apposita valutazione quanto all'esistenza dei presupposti previsti dalla legge.
Ritenendo che non si siano verificati anche per i componenti dei consigli circoscrizionali condizionamenti mafiosi tali da portare ad un autonomo scioglimento, si ritiene che tali organi possano continuare a svolgere le proprie funzioni fino all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.