Rimborsi spese- Legittimità o meno della rifusione delle spese legali sostenute da un ex amministratore in un procedimento penale conclusosi con estinzione del reato per intervenuta remissione di querela.

Territorio e autonomie locali
14 Ottobre 2005
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

Rimborsi spese
- Legittimità o meno della rifusione delle spese legali sostenute da un ex amministratore in un procedimento penale conclusosi con estinzione del reato per intervenuta remissione di querela.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale è stato trasmesso un quesito in merito alla legittimità o meno della rifusione delle spese legali sostenute da un ex amministratore in un procedimento penale conclusosi con estinzione del reato per intervenuta remissione di querela.
Al riguardo, si rappresenta che non esiste una disposizione che obblighi il comune a tenere indenni gli amministratori delle spese processuali sostenute in giudizi penali concernenti imputazioni oggettivamente connesse all'espletamento dell'incarico, espressamente prevista, invece per i dipendenti comunali.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 197 del 2000, ha ritenuto costituzionalmente legittima la norma che prevede l'indennizzabilità degli oneri di difesa sopportati dai dipendenti, nel caso si trovino sottoposti ad un procedimento in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, all'esito del quale siano dichiarati esenti da responsabilità, e non anche di quelli sostenuti dagli amministratori. La Corte ha argomentato, al riguardo, che la differenziazione di trattamento trova giustificazione nella diversità di rapporto che lega i dipendenti e gli amministratori all'ente: il rapporto di subordinazione, per i primi, un rapporto variamente configurato in dottrina ma comunque non di lavoro subordinato, per i secondi.
In linea con tale orientamento, la V sezione del Consiglio di Stato, nella decisione n. 2242/2000, ha ritenuto che alla lacuna legislativa potesse ovviarsi con una norma di carattere generale, che ha individuato nella disciplina civilistica del contratto di mandato stabilita dall'art. 1720, comma 2, del codice civile. In base a tale norma '..Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico'.
Nella medesima decisione, il Consiglio di Stato ha comunque evidenziato la sostanziale eccezionalità del rimborso delle spese legali, necessariamente circondata da garanzie procedimentali che non hanno valore puramente formale, ma mirano ad accertare la presenza dei necessari presupposti sostanziali della pretesa, la quale, in ultima analisi, postula l'accertamento dell'assenza di responsabilità dell'amministratore in relazione al fatto generatore dell'esborso anticipato nel giudizio penale.
Ha, altresì, ribadito con richiamo alla giurisprudenza ordinaria che, ai fini del rimborso, è necessario accertare che le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell'incarico e sempre entro il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità penale degli amministratori che hanno sostenuto le spese legali.
In tal senso la giurisprudenza (C.d.S., Sez.V, n. 2242/2000; Corte Conti, Sez. II n. 51/A del 2 febbraio 2001; Corte Conti Reg. Abruzzo, Sez. giurisd. n. 1122/99) ha escluso la rimborsabilità delle spese legali nel caso di dichiarata estinzione del procedimento penale per prescrizione, mancando il requisito essenziale della verifica dell'assenza del dolo e della colpa.
Ulteriore condizione è l'assenza di un conflitto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e la condotta dell'amministratore, che il comune interessato dovrà valutare ex post, a conclusione del procedimento (cfr. Corte di Cassazione, sezione I, sentenza n. 15724 del 13.12.2000 e n. 54 del 2.01.02). In base all'orientamento della magistratura (Corte dei Conti, sezioni riunite, 18.06.86, n. 501; TAR Lombardia, sezione II, 14.01.93, n. 14; TAR Piemonte, sezione II, 28.02.95, n. 138; Consiglio di Stato, sezione VI, 13.01.94, n. 20) il contrasto di interessi va escluso quando l'amministratore abbia adottato atti d'ufficio nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e non può pertanto essere valutato in astratto ed ex ante, cioè con puro e semplice riferimento alle accuse rubricate, ma deve essere preso in considerazione in concreto, a conclusione del processo, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e del conseguente giudizio.
Il conflitto d'interessi sussiste tutte le volte in cui l'ente ha assunto, in atti amministrativi o in sede giurisdizionale, una linea a tutela dei propri interessi totalmente o parzialmente diversa da quella dell'amministratore, ed in ogni caso in cui emerga obiettivamente una condizione conflittuale. Così, ad esempio, nel caso in cui la condotta dell'amministratore, pur risultando irrilevante in sede penale, abbia esposto l'ente ad una condizione pregiudizievole o comunque sfavorevole, ovvero non possa ritenersi coerente con i doveri imputabili allo stesso amministratore. A tale ultimo riguardo, occorre rilevare che, avendo la richiamata giurisprudenza fondato sulla disciplina civilistica del mandato la rimborsabilità delle spese in questione, il conflitto di interesse, preclusivo del rimborso, è da ritenersi sussistente tutte le volte in cui il comportamento dell'amministratore non risulti compatibile con l'osservanza di quella ordinaria diligenza ( la diligenza del buon padre di famiglia) che l'art. 1710 c.c. impone al mandatario.
Si significa, altresì, che il beneficio in oggetto non deve riguardare automaticamente ed integralmente tutte le spese dedotte dal richiedente, ma soltanto quelle essenziali ed adeguatamente documentate, ritenute congrue dall'amministrazione che ne dispone il rimborso per essere strettamente connesse alla difesa in giudizio. Valutazione che l'ente è tenuto a fare nel proprio interesse, anche per assicurare una corretta gestione delle risorse economiche, e che in virtù dell'autonomia decisionale, è esclusiva prerogativa dell'ente stesso nell'esercizio della propria attività amministrativa.
Pertanto, in conformità ai sopraindicati canoni ermeneutici, questo Ministero ritiene praticabile la rifusione delle spese legali sostenute dagli amministratori se gli atti o i fatti dedotti in giudizio siano stati posti in essere nell'espletamento del mandato ed a condizione che il procedimento si sia concluso con una formula assolutoria tra quelle previste dall'art. 530, commi 1 e 2 del c.p.p, passata in giudicato, previo accertamento, da parte dell'ente, della sussistenza di tutte le suindicate condizioni.
Nella fattispecie, concludendosi il procedimento con la remissione della querela, che definisce in via preliminare il giudizio per una questione di rito (nella fattispecie per improcedibilità, come previsto dall'art. 340 c.p.c.), manca la verifica della sussistenza degli indicati presupposti, verifica che non può prescindere dall'analisi, quanto meno, della sentenza assolutoria e degli atti amministrativi connessi all'instaurazione del procedimento penale.
Pertanto, non si ritiene praticabile il rimborso delle spese legali all'amministratore interessato.