Indennità di funzione ex art.82 TUEL 267/2000.
Sono stati richiesti chiarimenti ai fini della determinazione dell'indennità di funzione da attribuire al presidente e agli assessori della comunità montana, considerato che la giunta comunitaria aveva deliberato di stabilire il trattamento economico per gli amministratori sul parametro oggettivo della popolazione complessiva di due dei comuni facenti parte della comunità montana.
Al riguardo, si significa che dal combinato disposto dell'art. 82, comma 8, lett. c), del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'art. 7 del D.M. 119/2000, al presidente ed agli assessori della comunità montana sono da attribuire le indennità di funzione nella misura prevista per gli amministratori di un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana.
Per completezza, si precisa che per 'popolazione montana' va intesa quella complessivamente residente nella sola quota di territorio classificato montano, secondo i dati aggiornati annualmente dall'UNCEM, a norma dell'art. 156, comma 2, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali n. 267/2000.