Consiglieri compiti e funzioni.
Un consigliere di un Comune ha posto, con una nota, alcuni quesiti in merito alla legittimità del provvedimento con il quale il sindaco di quell'Ente ha incaricato un consigliere 'a svolgere le funzioni istruttorie inerenti l'elaborazione di una proposta di intervento in materia di rapporti con le imprese e la promozione delle attività produttive locali nonchè in materia di bilancio, tributi, economato, servizi demografici e statistici'.
Al riguardo, si fa presente che, ad avviso di questa Direzione Centrale, la delega interorganica può essere ammessa purchè il contenuto della stessa sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce.
In particolare, il consigliere potrà essere incaricato di studi su determinate materie, nonchè di compiti di collaborazione circoscritti all'esame ed alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, nè di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
Il consigliere, infatti, svolge la sua attività istituzionale, in qualità di componente di un organo collegiale, il Consiglio, che è destinatario dei compiti individuati e prescritti dalle leggi e dallo statuto.
E poichè il Consiglio svolge attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo, partecipando alla '....verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco... e dei singoli assessori' (art.42, comma 3, T.U.E.L.), ne scaturisce l'esigenza di evitare una incongrua commistione tra l'attività di controllore e quella di controllato.
Quanto detto resta fermo come criterio generale nonostante che, in taluni casi, la legge preveda l'attribuzione al consigliere comunale di particolari compiti, come nell'ipotesi disciplinata dall'art.54, comma 7, T.U.E.L., che dispone la delega del sindaco ai consiglieri per l'esercizio delle funzioni dallo stesso esercitate in qualità di ufficiale di Governo.
L'unico altro caso in cui la legge consente espressamente al sindaco di trasferire proprie attribuzioni ad altro organo è quello della partecipazione
alle assemblee consortili che, in base all'art.31 del citato testo unico, sono composte 'dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco o di un suo delegato'.
Ciò premesso in termini generali, va rilevato, comunque, che nella materia in questione deve tenersi conto anzitutto della normativa statutaria, in quanto l'art.6 del T.U.O.E.L. demanda a tale fonte il compito di stabilire 'le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente e, in particolare, di specificare le attribuzioni degli organi'.
Il Comune in questione si è dotato di apposita norma (art.20, comma 3, dello statuto) per la quale 'il sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può conferire ai consiglieri comunali incarichi per compiti definiti e per una durata determinata. Tali incarichi saranno esclusivamente limitati a compiti istruttori su determinate questioni, senza che peraltro ciò comporti delega nè indennità'.
Gli incarichi conferiti dal Sindaco non sembrano esorbitare dalla facoltà conferitagli dallo statuto, in quanto sono limitati entrambi a 'funzioni istruttorie e sono attribuiti per compiti definiti, essendo a tale espressione riconducibili i due incarichi in quanto inerenti 'l'elaborazione di una proposta di intervento', anche se in materie ampie quali sono, rispettivamente, 'i rapporti con le imprese e la promozione delle attività produttive', nonchè il 'bilancio, tributi, economato, servizi demografici e statistici'.
Inoltre nel provvedimento in questione viene espressamente precisato che 'le funzioni attribuite devono essere svolte in maniera coerente con le funzioni istituzionali dell'organo consiliare, restando escluse l'assunzione di atti a rilevanza esterna e l'adozione di atti di gestione spettanti agli organi burocratici'.
Va peraltro rilevato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, 'è ius receptum che lo statuto comunale, fatto salvo il rispetto dei principi e dei precetti legislativi in materia di organizzazione degli enti locali, ben possa prevedere la delegabilità ai consiglieri, da parte del sindaco, di alcune competenze', purchè non siano delegati compiti di amministrazione attiva, che comporterebbero l'inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato (cfr. in tal senso, ad esempio, T.A.R. Toscana, I Sez, 21 gennaio 2004, n. 1248). E tali limiti sono stati rispettati nel provvedimento in questione, dal quale risulta che sono state attribuite solo funzioni propositive e istruttorie, cioè a rilevanza meramente interna, precisandosi che 'il consigliere incaricato riferirà direttamente al sindaco sull'attività istruttoria effettuata'.
Per quanto concerne poi la seconda questione posta con il quesito, si ritiene che il sindaco abbia sostanzialmente ottemperato alla norma statutaria (art. 20, comma 3) per la quale 'del conferimento dell'incarico ai consiglieri ii sindaco darà notizia al consiglio comunale nella prima seduta successiva all'incarico, indicando le ragioni che hanno determinato le sue decisioni'.
Dal verbale della seduta consiliare del 5 luglio c.a. risulta infatti che il sindaco ha motivato la scelta del consigliere in questione evidenziando la particolare professionalità acquisita dall'incaricato nell'espletamento delle proprie funzioni di presidente della commissione bilancio (cfr. pag.10 del verbale).
In merito al terzo punto, si ritiene scevra da rilievi la proroga del primo degli incarichi in questione atteso che la medesima è stata disposta pur sempre per una durata determinata, come richiesto dallo statuto, e sulla base di un nuova valutazione circa il protrarsi dell'esigenza per il sindaco di avvalersi della collaborazione de qua.
Al quarto quesito va data risposta positiva, poichè, se è vero che la materia oggetto del secondo incarico è molto ampia, è vero altresì che l'incarico medesimo è limitato all''elaborazione di una proposta di intervento' da predisporre nell'esercizio di mere 'funzioni istruttorie'.
La risposta al quinto quesito deve ritenersi assorbita dalle considerazioni che precedono.
La sesta questione posta appare inconferente, considerato che il sindaco ha nominato sei dei sette assessori previsti dallo statuto. La sua scelta deve ritenersi peraltro rispettosa dell'art.15, in quanto tale norma, prevedendo solo un limite massimo al numero dei componenti della giunta, rimette al sindaco la scelta sulla composizione dell'organo esecutivo.
Per quanto concerne il settimo quesito va ricordato che la giurisprudenza ha talora annullato provvedimenti analoghi, ritenendo ad esempio che 'dalla collaborazione in questione, qualunque siano i risultati operativi ai quali perverranno il sindaco e gli assessori competenti, risulterebbe menomata la posizione del consiglio nel suo complesso, perchè i consiglieri incaricati non sarebbero, di fronte alle scelte amministrative che verranno proposte dal sindaco e dalla giunta sulle materie oggetto dell'incarico, in una posizione di parità e di libertà di giudizio' ( cfr., in tal senso, T.A.R. Lombardia, Milano, I Sez., 6.5.1994, n. 318, per il quale 'la legge, ammettendo la possibilità di nomina ad assessori di non consiglieri e di questi solo a condizione che cessino dalla carica, ha escluso ogni possibilità collaborativa dei consiglieri con il sindaco, onde evitare quella commistione tipica della precedente legislazione tra controllore e controllato').
Va rilevato tuttavia che tale orientamento giurisprudenziale non può applicarsi al caso de quo, in quanto si riferiva ad un Comune il cui statuto, a differenza di quello in questione, 'non autorizza alcuna forma di delega ai consiglieri o una qualche collaborazione tra essi ed il sindaco'.
In merito al punto 8, infine, si richiamano le considerazioni già svolte in ordine alla seconda questione posta con il quesito.
Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dell'Ente e dell'amministratore locale interessati, con le modalità ritenute più opportune da codesta Prefettura.