Ipotesi di ineleggibilità.

Territorio e autonomie locali
27 Settembre 2005
Categoria 
12.01.03 Ineleggibilità
Sintesi/Massima 

Ineleggibilità
- Ipotesi di ineleggibilità.

Testo 

Relativamente ad una nota con la quale è stato chiesto un parere in merito alla surroga di un consigliere comunale con un lavoratore che svolge attività di pubblica utilità a vantaggio del medesimo Comune, risultato il primo dei non eletti si osserva quanto segue. Le cause di ineleggibilità a consigliere comunale sono previste dall'articolo 60, comma 1, n. 7 del decreto legislativo 267/00 che dispone che non può ricoprire la carica di consigliere comunale il dipendente dell'ente locale. Al riguardo, la giurisprudenza ha escluso dall'ipotesi dell'ineleggibilità prevista dalla norma citata la sola ipotesi del lavoro autonomo (Cassazione civile, sezione I, n. 9762 del 15 settembre 1995; Tribunale di Sassari, sezione civile, sentenza n. 1254 del 13 novembre 2002) e del lavoratore che non espleti attività lavorativa a favore del Comune in virtù di un contratto di fornitura di lavoro, in quanto al servizio esclusivo di una impresa esterna, esclusiva titolare del potere disciplinare (Cassazione Civile, sezione I, 11 marzo 2005, sentenza n. 5449). L'ipotesi in esame si pone a cavallo tra le due precedenti ed è obiettivamente di non univoca interpretazione. La ratio della norma introdotta è evidentemente quella di garantire il più possibile la separazione tra attività politica e attività di gestione e l'elemento di discrimine affermato dalla giurisprudenza è la sussistenza delle condizioni tipiche del rapporto di impiego subordinato. Nonostante nel caso di specie la retribuzione venga corrisposta da un ente diverso, potrebbero riscontrarsi situazioni di fatto riconducibili ai contenuti propri del rapporto di lavoro dipendente ( sottoposizione ad ordini e direttive, inserimento del lavoratore nella struttura dell'ente.). Tuttavia, l'articolo 4 del decreto legislativo n. 81 del 28 febbraio 2000 ha previsto espressamente che l'utilizzo nelle attività socialmente utili non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, interpretazione recepita dalla costante giurisprudenza. La Corte di cassazione, S. U. civ., con sentenza del 22 febbraio 2005 n. 3508 ha ritenuto che il rapporto intercorrente tra un lavoratore socialmente utile e la P. A. non ha natura di lavoro subordinato. Nel caso di specie il comune, al quale già da codesta Prefettura era stata prospettata la causa ostativa, ha provveduto alla surroga del consigliere comunale con l'operatore di pubblica utilità, ponendosi in linea con l'orientamento, al quale pure questo Ministero si è richiamato in occasione di risposte a quesiti di natura analoga. Tenuto conto che le cause ostative all'espletamento del mandato elettivo, disciplinate dal decreto legislativo n. 267/2000, incidendo direttamente sull'esercizio del diritto di elettorato passivo, sono di stretta interpretazione e come tali non suscettibili di estensione analogica, anche situazioni di fatto che accidentalmente dovessero evidenziare elementi del rapporto di lavoro subordinato, non precluderebbero l'assunzione della carica elettiva.