Composizione delle commissioni consiliari permanenti
Si fa riferimento ad una nota, con la quale è stato trasmesso il quesito posto da alcuni consiglieri del comune di un Ente, inerente alla composizione delle commissioni consiliari permanenti le quali, in base a quanto dispone l'art. 38, co. 6 del T.U.E.L. n. 267/2000 nonché l'art. 13, co. 3 del locale statuto, nella loro compagine devono rispecchiare le forze politiche presenti nel consiglio comunale e devono, pertanto, essere costituite 'con criterio proporzionale'.
In particolare, è stato chiesto di conoscere con quale criterio debba essere individuata la componente di minoranza delle cennate commissioni consiliari permanenti considerato che, nel caso di specie, nella minoranza confluiscono due distinti gruppi, di cui uno numericamente maggiore, in quanto formato da quattro consiglieri, mentre l'altro è composto da un unico consigliere.
Giova rammentare, in via preliminare, che le commissioni consiliari previste dal citato articolo 38, comma 6, una volta istituite sulla base di una (facoltativa) previsione statutaria, sono disciplinate dall'apposito regolamento comunale con l'unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione.
Il legislatore non precisa come debba essere applicato il surriferito principio. E' da ritenersi che spetti al regolamento, cui sono demandate la determinazione dei poteri delle commissioni, nonché la disciplina dell'organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori, stabilire i meccanismi idonei a garantire il rispetto del criterio proporzionale.
Secondo l'indirizzo giurisprudenziale e dottrinario formatosi, il criterio proporzionale può dirsi rispettato solo ove sia assicurata la presenza in ogni commissione di ciascun gruppo presente in consiglio, in modo che, se una lista è rappresentata da un solo consigliere, questi deve essere presente in tutte le commissioni costituite (v. T.A.R. Lombardia Brescia 4.7.1992 n. 796; T.A.R. Lombardia, Milano , 3.5.1996, n. 567).
In quest'ultima pronuncia del T.A.R. Lombardia, Milano n. 567/1996 viene rilevato, in particolare, che il criterio proporzionale '. è posto dal legislatore come direttiva suscettibile di svariate opzioni applicative, egualmente legittime purchè coerenti con la ratio che quel principio sottende, e che consiste nell'assicurare in seno alle commissioni la maggiore rappresentatività possibile.
Al raggiungimento di questo obiettivo concorrono, come esperienza e prassi dimostrano, non soltanto la rappresentanza individuale proporzionata alla consistenza delle forze politiche presenti nell'organo elettivo, ma anche – quando la varietà di consistenza e di numero dei gruppi non consenta di conseguire l'obiettivo, con precisione aritmetica, per quozienti interi – meccanismi tecnici (quali il voto ponderato, il voto plurimo e simili) idonei ad assicurare a ciascun commissario un peso corrispondente a quello della forza politica che rappresenta .'.
In sede regolamentare, secondo le argomentazioni svolte dal medesimo giudice amministrativo, '. dovrà essere garantito e verificato il rispetto del criterio proporzionale nella rappresentanza dei gruppi in seno alle commissioni, criterio impregiudicato dalla previsione statutaria che assicura almeno un rappresentante ad ogni gruppo presente nel consiglio .'.
Anche autorevole dottrina sostiene che, al fine di rispettare il criterio proporzionale, è necessario che in ogni commissione sia presente un rappresentante di ogni gruppo consiliare, il quale sarà titolare non già di un solo voto, bensì dello stesso numero di voti di cui dispone il gruppo di appartenenza (così Barusso 'Le nomine delle commissioni e dei rappresentanti del comune presso enti , aziende ed istituzioni', in Riv. Amm. Rep. It., 1992).
Tale tesi è confortata dalla sentenza del T.A.R. Lombardia, sez. Milano, n. 214 /1996 che ha ritenuto legittimo uno statuto nella parte in cui prevedeva il voto plurimo in capo ai componenti delle commissioni consiliari, sulla base del criterio proporzionale.
Ciò premesso in termini generali, esaminando le specifiche disposizioni statutarie e regolamentari in tema di commissioni consiliari qui trasmesse dall'interessato ente locale a corredo del quesito posto, si osserva quanto segue.
L'art. 13 dello statuto prevede la facoltà dell'ente di procedere all'istituzione di commissioni consiliari permanenti, composte esclusivamente da consiglieri comunali, con criterio proporzionale; il relativo funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata sono demandati ad apposito regolamento.
Nel medesimo art. 13, comma 1 è, in particolare, disposta l'istituzione di una specifica commissione, ferma restando la cennata facoltà di provvedere all'istituzione di ulteriori commissioni, a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
In merito alla composizione delle commissioni in parola, rilevano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 8 del regolamento, dal cui tenore testuale si evince chiaramente che nelle commissioni devono essere rappresentati 'tutti' i gruppi nella persona dei consiglieri designati 'da ciascun gruppo'.
Alla stregua di tali previsioni non pare esservi dubbio, pertanto, che entrambi i gruppi di minoranza (sia quello composto da quattro consiglieri, sia quello unipersonale) devono essere rappresentati nelle commissioni consiliari permanenti.
In armonia con i sopraillustrati orientamenti giurisprudenziali, si ritiene che il comune debba valutare l'evenienza di procedere ad opportuna integrazione delle previsioni regolamentari, allo scopo di individuare il meccanismo tecnico (voto plurimo o altro) utile ad assicurare a ciascun componente della commissione un peso corrispondente a quello del gruppo che rappresenta, dando così piena attuazione al 'criterio proporzionale'.