Accessibilità, da parte dei consiglieri di minoranza, al protocollo generale del Comune.

Territorio e autonomie locali
10 Settembre 2005
Categoria 
05.02.06 Diritto di accesso
Sintesi/Massima 

Accessibilità, da parte dei consiglieri di minoranza, al protocollo generale del Comune.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale è stato chiesto il parere della scrivente in ordine alla accessibilità, da parte dei consiglieri di minoranza, del protocollo generale del Comune.
Nel caso in questione, peraltro, come si evince dal contenuto del quesito posto, il regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi adottato da codesta amministrazione esclude espressamente il diritto dei consiglieri di poter accedere al protocollo generale dell'ente.
L'accesso dei consiglieri comunali e provinciali agli atti amministrativi dell'ente locale è disciplinato dall'art. 43 del tuel n. 267/2000, che prevede in capo agli stessi il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.
Dalla titolarità del diritto 'muneris causa', discende pertanto l'assenza dell'onere della motivazione da parte del consigliere.
La finalizzazione dell'accesso ai documenti in relazione all'espletamento del mandato costituisce il presupposto legittimante ma anche il limite dello stesso, configurandosi come funzionale allo svolgimento dei compiti del consigliere.
Il Consiglio di Stato ha ribadito con sentenza sez. V n. 6293 del 13.11.2002 quanto già espresso con sentenza n. 5109 del 26.9.2000, e cioè che il consigliere comunale 'non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né gli organi burocratici dell'ente hanno titolo a richiederlo'.
Con la recente sentenza n. 2716 del 4 maggio 2004, lo stesso Consiglio, ha introdotto ulteriori elementi che ampliano e rafforzano il diritto in parola, ritenendo che ' ..i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione'.
Pertanto, ' .una richiesta di accesso avanzata da un consigliere a motivo dell'espletamento del proprio mandato risulta congruamente motivata e non può essere disattesa dall'Amministrazione'. Di conseguenza, continua il Consiglio di Stato, poiché il citato art. 43 '. attribuisce il diritto ai consiglieri comunali di chiedere i documenti ravvisati utili all'espletamento del mandato, la precisazione che la richiesta di accesso è avanzata per l'espletamento del mandato basta a giustificarla, senza che occorra alcuna precisazione circa le specifiche ragioni della richiesta '.
Con specifico riferimento alla problematica sollevata da codesto comune, va dato conto delle recenti pronunzie giurisprudenziali con le quali, con orientamento conforme, sono stati accolti i relativi ricorsi avverso il diniego opposto dall'amministrazione alle richieste di accesso al protocollo generale dell'ente formulate dai consiglieri comunali. (cfr. TAR Sardegna n. 1782/2004, TAR Lombardia, Brescia, n. 362/2005, TAR Campania, Salerno, n. 26/2005).
In particolare, è stato precisato che (TAR Lombardia, Brescia, n. 362/2005):
'le norme disciplinanti l'accesso dei consiglieri comunali non pongono limiti quantitativi agli atti cui si chieda di accedere, né presuppongono che di tali atti i richiedenti conoscano già il contenuto, sia pure approssimativamente, ben potendo l'intervento connesso al mandato ravvisarsi opportuno anche a seguito dell'acquisita conoscenza di atti precedentemente del tutto ignorati';

'il diritto di accesso dei consiglieri comunali non trova un limite neppure nei diritti tutelati dall'ordinamento, fra cui la riservatezza, anche di terzi, essendo i consiglieri tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge'.

Benché, dunque, l'evoluzione giurisprudenziale in materia abbia ulteriormente esteso la portata del diritto in questione, si ritiene, tuttavia, congruo che, in considerazione della necessità di contemperare l'esigenza dei consiglieri ad espletare il proprio mandato con quella dell'amministrazione al regolare svolgimento dell'attività amministrativa, l'ente possa modulare, con apposita norma regolamentare, il diritto di accesso agli atti stabilendo che lo stesso venga esercitato con modalità prestabilite e tali da non paralizzare l'attività dell'ente locale.
Va infatti rilevato che la stessa giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che le istanze di accesso agli atti non devono essere '.generiche ed indeterminate ma tali da consentire una sia pur minima identificazione dei supporti documentali che si intende consultare' non essendo configurabile, il diritto di accesso del consigliere, come generalizzato ed indiscriminato ad ottenere qualsiasi tipo di atto dell'Ente (Consiglio di Stato, Sez. V, 8 settembre 1994, n. 976 e la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi: pareri P98526Q del 27 agosto 1998 e P99593Q del 14 dicembre 1999 ).
E' stato ritenuto, inoltre, in altre pronunce che 'per non impedire od ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa, i documenti oggetto del diritto devono essere concretamente individuati dal richiedente oppure essere individuabili' (C.d.S., Sez. V, del 14 dicembre 1992, n. 504) in quanto 'il diritto di accesso ai documenti amministrativi non può concretarsi nell'obbligo per la pubblica amministrazione di svolgere attività di ricerca, di indagine, o di ricostruzione storica ed analitica dei procedimenti con un aggravamento dello svolgimento delle attività istituzionali' (sentenza Sez. V n. 438 del 6 aprile 1998).