Assessore esterno in comune con popolazione fino a 15.000 abitanti.

Territorio e autonomie locali
12 Luglio 2005
Categoria 
05.03.03 Assessori esterni
Sintesi/Massima 

Assessore esterno in comune con popolazione fino a 15.000 abitanti.

Testo 

Con una lettera il sig. XX ha sottoposto alla scrivente alcuni quesiti concernenti la figura dell'assessore esterno nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti. Riguardo a quanto prospettato, si formula il seguente orientamento. L'istituto in questione è disciplinato dall'art. 47, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, ai sensi del quale 'nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio '. Si desume chiaramente, pertanto, che nei comuni della surriferita entità demografica la figura dell'assessore scelto al di fuori del novero dei consiglieri esiste soltanto se recepita da apposita norma statutaria. Va precisato che, in base a quanto dispone l'art. 64, comma 3 del T.U.E.L. cit., nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti non vi è incompatibilità tra la carica di consigliere comunale ed assessore nella rispettiva giunta, per cui non è operante la previsione (comma 2 del medesimo art. 64) che dispone l'automatica cessazione dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione dell'incarico assessorile, nè vi è alcuna norma che sancisca l'obbligo, per il consigliere che sia nominato assessore, di 'dimettersi' dalla carica di consigliere. Ciò non toglie, ad ogni modo, che l'interessato consigliere possa effettuare un'autonoma scelta nel senso di dimettersi dalla carica di consigliere, nell'intento di dedicarsi in via esclusiva all'impegno richiesto dall'espletamento dell'incarico assessorile, senza che tale comportamento integri alcuna violazione. Detta scelta potrebbe intervenire, indifferentemente, sia prima dell'accettazione della nomina ad assessore, sia in una fase successiva, considerato, in relazione a quest'ultima ipotesi, che il sistema non prevede, come già esposto, per i comuni di entità demografica inferiore a 15.000 abitanti, l'incompatibilità fra la carica di consigliere comunale e assessore nella rispettiva giunta. Si rileva, inoltre, che la partecipazione dei consiglieri comunali 'cui è noto essere destinati' all'incarico assessorile alla votazione delle disposizioni statutarie dirette a recepire la figura dell'assessore esterno, non integra alcuna violazione. Ed invero, l'art. 78, co. 2 del T.U.E.L. n. 267/2000 prevede che '.l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale . se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado .'. Per quanto precede, si ritiene che nella fattispecie considerata non ricorrano le condizioni che impongono l'obbligo di astensione, configurandosi lo statuto quale 'provvedimento normativo', e non essendo ravvisabile una 'correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore'. Per quanto concerne l'ulteriore problematica relativa all'ammissibilità dell'ipotesi che il Sindaco provveda ad ampliare la compagine numerica della giunta in un momento successivo a quello dell'insediamento iniziale di tale organo, si ritiene che occorra fare riferimento alle specifiche disposizioni statutarie di cui l'ente locale è dotato. Ed invero, in base a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 47 del T.U.E.L. n. 267/2000, gli statuti, nel rispetto del parametro generale stabilito dal comma 1 del medesimo art. 47 (che ancora ad un terzo dei consiglieri il novero degli assessori) possono disporre che la giunta sia composta da un numero fisso di assessori, oppure da un numero massimo. In quest'ultima ipotesi, deve intendersi demandata al sindaco la determinazione, in concreto, del numero degli assessori, purchè nel rispetto del limite massimo fissato statutariamente. Nella medesima ipotesi, inoltre, è ammissibile che il sindaco possa procedere, ove lo ritenga, all'ampliamento della giunta in un momento successivo a quello dell'insediamento iniziale di tale organo, dandone tempestiva informazione al consiglio, in analogia alla procedura già seguita in occasione della prima seduta successiva alla elezione; ed invero, dalla formulazione dei commi 2 e 4 dell'art.46 del T.U.E.L. cit., sembra potersi desumere la sussistenza di una costante necessità di 'comunicazione al consiglio' delle scelte operate riguardo alla composizione della giunta. Per quanto concerne, infine, l'eventualità che in un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti gli assessori (ivi compreso il vicesindaco) possano essere tutti scelti al di fuori del novero dei consiglieri, si ritiene che non vi siano controindicazioni, purchè vi siano specifiche previsioni in tal senso nello statuto comunale che, secondo la scelta operata in tale sede, potrà disporre che la giunta sia composta da assessori esterni solo in parte, oppure 'in toto'.