Applicabilità (per ente con popolazione 5.000 abitanti) proroga triennale validità graduatorie concorsuali (disposta art. 1, comma 100, L. n. 311 del 30.12.2004) anche quella, per selezione pubblica, relativa assunzione agente P.M. tempo pieno e determinato (a 90 gg. per esigenze stagionali) resa esecutiva con provvedimento datato 5.6.2001.
Con una nota un'Amministrazione, che ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ha chiesto di conoscere se per l'anno in corso possa avvalersi ancora di una graduatoria – relativa ad una selezione pubblica per l'assunzione di n. 6 posti di agente di P.M. a tempo pieno e determinato (a 90 gg.) per esigenze stagionali – resa esecutiva con deliberazione G.M. n. 91 del 5.6.2001
Al riguardo, si rappresenta che l'art. 1, comma 100, della legge 30.12.2004, n. 311, ha stabilito che i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che, per gli anni 2005, 2006 e 2007, sono soggette a limitazioni delle assunzioni, sono prorogati di un triennio. La norma si inserisce in una serie di proroghe annuali della validità delle graduatorie concesse dalle leggi finanziarie degli anni precedenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche soggette alle limitazioni assunzionali.
Alla luce di quanto detto, si ritiene che la citata disposizione di proroga triennale – stante la sua entrata in vigore al 1.1.2005 - sia applicabile a tutte le graduatorie ancora in vigore a tale data, indipendentemente se le stesse lo fossero perché in corso di validità ordinaria triennale o perché prorogate dall'art. 3, comma 61, della legge 24.12.2003, n. 350.
Ciò posto, occorre quindi verificare se codesto Ente rientri fra le amministrazioni soggette alle limitazioni assunzionali e se la graduatoria in questione risulti valida alla data del 1.1.2005, al fine di appurare se nell'anno in corso è ancora possibile l'utilizzo della medesima.
Com'è noto, per l'anno 2005, diversamente dagli scorsi anni, l'art. 1, comma 21, della legge 30.12.2004, n. 311, prevede l'obbligo del rispetto delle regole del patto di stabilità interno anche nei confronti di comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti (qual'è il comune in questione ab. 4.273). Inoltre, l'art. 1, comma 98, della legge n. 311/2004, inerente le regole assunzionali riguardo alla generalità degli enti locali, stante lo specifico richiamo ai commi 1 e 2, del t.u. di cui al d.lgs. 18.8.2000, n. 267, in particolare, prevede l'emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri - previo accordo tra Governo e autonomie locali in sede di Conferenza unificata – per la disciplina dei criteri e dei limiti assunzionali per il triennio 2005-2007, finalizzati a garantire la realizzazione di specifiche economie di spesa pubblica.
Codesta amministrazione dunque risulta soggetta nell'anno in corso alle limitazioni assunzionali, tuttavia, in merito alla validità della graduatoria al 1°.1.2005, occorre rilevare che a tale data la medesima aveva perduto il predetto requisito di validità.
Infatti, allo scadere dell'ordinaria validità triennale – dal 5.6.2001 al 5.6.2004 – la graduatoria in argomento non ha potuto usufruire della proroga annuale prevista dall'art. 3, comma 61, della legge finanziaria del 2004 (n. 350/2004), poiché le relative disposizioni finanziarie ivi contenute escludevano dalle limitazioni assunzionali i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Di conseguenza si è dell'avviso che la suddetta graduatoria non sia più suscettibile di utilizzo da parte di codesta Amministrazione.