Validità graduatorie concorsuali per ente rispettoso patto stabilità interno (popolazione circa 15.000 abitanti) - Applicabilità proroga triennale (disposta art. 1, comma 100, L. n. 311 del 30.12.2004) anche quelle concernenti assunzioni personale temp

Territorio e autonomie locali
3 Luglio 2005
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Applicabilità (per ente rispettoso patto stabilità interno con popolazione circa 15.000 abitanti) proroga triennale validità graduatorie concorsuali (disposta art. 1, comma 100, L. n. 311 del 30.12.2004) anche quelle concernenti assunzioni personale tempo determinato (approvate con atti datati 11.7.2000 e 10.12.2004).

Testo 

Con una nota un'Ente, che ha una popolazione di circa 15.000 abitanti ed ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2004, nel rilevare che l'art. 1, comma 100, della legge 30.12.2004, n. 311, consente una proroga triennale di validità alle graduatorie per l'assunzione di personale, ha chiesto di conoscere se la disposizione possa essere applicata alle seguenti graduatorie, concernenti assunzioni di personale a tempo determinato:
- graduatoria inerente l'assunzione di n. 8 vigili urbani (3 mesi), approvata con deliberazione G.M. n. 149 dell'11.7.2000,
- speciale graduatoria relativa all'assunzione di agenti di P.M. con la qualifica di 'agenti del traffico interpreti', approvata con deliberazione n. 367 del 10.12.2004.
In merito, si fa rilevare che, riguardo alla predetta facoltà di proroga triennale delle graduatorie concorsuali, il letterale disposto normativo, di cui al citato art. 1, comma 100, della legge n. 311/2004, fa riferimento alle 'assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni', indipendentemente dalla tipologia delle assunzioni stesse.
La norma, conseguentemente, collega la proroga della graduatoria alla condizione generale dell'ente rispetto alle prescrizioni limitative delle assunzioni, e non alla tipologia di assunzioni (a tempo indeterminato o determinato) per la quale le limitazioni nella specifica fattispecie sussistano o meno.
Peraltro, ove la norma avesse voluto creare un collegamento tra la natura del rapporto di lavoro, per il quale è stata a suo tempo esperita la procedura selettiva e formalizzata la graduatoria, e la proroga di questa ultima ora disposta, avrebbe dovuto esprimersi chiaramente in questo senso. In presenza della formula vigente, considerato anche il carattere facoltativo della utilizzazione oltre i termini inizialmente previsti della graduatoria, si ritiene che l'ente locale possa scegliere nella sua autonomia se utilizzare la preesistente graduatoria o avviare una nuova procedura selettiva, tenuto conto dell'indirizzo giurisprudenziale che avalla la discrezionalità di detta scelta.
Deve, peraltro, precisarsi che il termine iniziale di validità di una graduatoria comincia a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa, e per poter essere prorogata deve essere vigente alla data del 1 gennaio 2005, sia in riferimento all'ordinaria scadenza triennale prevista dall'art. 91, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, sia in relazione alle successive proroghe annuali previste dalle leggi finanziarie precedenti (art. 19, comma 1, legge n. 448/2001, art. 34, comma 12, legge n. 289/2002, art. 3, comma 61, legge n. 350/2003).
Si è dell'avviso pertanto che le graduatorie in questione – se effettivamente valide secondo i criteri appena detti - possano essere utilizzate da codesta Amministrazione per l'assunzione di personale a tempo determinato.