Assunzione personale tempo indeterminato (per ente con popolazione inferiore 3.000 abitanti) per copertura posto resosi vacante, dopo concessione nulla osta trasferimento dipendente (cat. C1) attingendo graduatoria di merito concorso riferimento (pubblica

Territorio e autonomie locali
2 Luglio 2005
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità disporre (per ente con popolazione inferiore 3.000 abitanti) assunzione personale tempo indeterminato, per copertura posto resosi vacante - dopo concessione (novembre 2004) nulla osta trasferimento dipendente (cat. C1) - mediante scorrimento graduatoria di merito concorso riferimento (pubblicata novembre 2003), luce divieti assunzionali previsti L. n. 311 del 30.12.2004.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota, con la quale un'amministrazione, con una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, ha fatto presente che nel mese di novembre 2004, concedeva il nulla osta al trasferimento di un dipendente (cat. C1) presso l'INPS, e che, detto Istituto ne dava l'assenso con determinazione n. 221/2004. L'autorizzazione al trasferimento, peraltro, veniva concessa dal Comune solo dopo avere accertato la possibilità di coprire il posto che si rendeva vacante mediante scorrimento della graduatoria di merito del concorso di riferimento (pubblicata nel novembre del 2003), interessando a tale fine il responsabile del settore amministrativo per gli adempimenti conseguenziali. Tenuto conto che l'INPS, mediante comunicazione avvenuta nel mese di gennaio 2005, ha provveduto a disporre l'immissione in servizio del dipendente con decorrenza 1.2.2005, viene chiesto se, alla luce dei divieti assunzionali previsti dalla legge 30.12.2004, n. 311, sia possibile disporre l'assunzione per il posto che si è reso vacante attingendo dalla relativa graduatoria, considerando tale procedura già avviata con la citata deliberazione del novembre 2004. Al riguardo occorre preliminarmente precisare che, diversamente dalle disposizioni finanziarie previste per gli anni passati, l'art. 1, comma 98, della legge n. 311 del 30.12.2004, sottopone ai vincoli assunzionali per il 2005 tutti gli enti locali (di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 267/2000) compresi quelli di piccole dimensioni demografiche. Peraltro, il richiamato art. 1, comma 98, della legge n. 311/2004, inerente come detto le regole assunzionali in tutti gli enti locali, prevede, in particolare, l'emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri - previo accordo tra Governo e autonomie locali in sede di Conferenza unificata – per la disciplina dei criteri e dei limiti assunzionali nelle amministrazioni locali per il triennio 2005-2007, finalizzati a garantire la realizzazione di specifiche economie di spesa pubblica. Lo stesso comma, tra l'altro, contiene la precisazione che, fino all'emanazione degli anzidetti decreti trovano applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del comma 95. Quest'ultimo comma, che testualmente si riferisce ad altre amministrazioni pubbliche, contempla il divieto generale di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quelle relative alle categorie protette. E' inoltre necessario fare riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 1, comma 93, della medesima legge finanziaria, inerente l'obbligo di riduzione delle dotazioni organiche nelle amministrazioni pubbliche, poiché, evidentemente, connessa alle politiche assunzionali in genere. Tale norma, nell'individuare una specifica regolamentazione per le amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, stabilisce, contestualmente, una valenza di principio e di indirizzo di tali disposizioni riguardo alle autonomie locali, le quali, dovranno anch'esse operare riduzioni alle proprie dotazioni organiche, sebbene non nell'immediato, ma, secondo l'ambito applicativo che verrà definito dagli emanandi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Orbene, si fa rilevare che effettivamente il comma 93 appena commentato, nel disciplinare l'obbligo di rideterminazione delle dotazioni organiche nei confronti delle amministrazioni statali e di altri enti pubblici, fa comunque salvi, tra l'altro, quei posti relativi alle procedure concorsuali in atto alla data del 30.11.2004. Tuttavia, si rappresenta che tale opportunità non può intendersi nell'immediato riferibile anche alle amministrazioni locali, poiché la stessa, per espressa previsione normativa, per ora presenta solo la caratteristica di norma di indirizzo, da valutarsi in sede di definizione degli emanandi D.P.C.M. relativi ai criteri assunzionali nelle amministrazioni locali. Pertanto, in base a quanto sopra argomentato, tenuto conto del blocco assunzionale disposto dal richiamato art. 1, comma 98, della legge n. 311/2004, si è del parere che codesta amministrazione, prima dell'emanazione dei predetti decreti, non possa procedere alla copertura del posto in questione.