Assunzione personale tempo indeterminato per copertura posti istituiti seguito ricostituzione (anno 2004) struttura operativa interna per gestione servizio polizia municipale (dopo recesso da Consorzio P.M. e stipula convenzione con medesimo) - Attivazi

Territorio e autonomie locali
1 Luglio 2005
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità attivazione procedure concorsuali per copertura posti istituiti seguito ricostituzione (anno 2004) struttura operativa interna per gestione servizio polizia municipale - dopo recesso (1.1.2005) da Consorzio P.M. e avvio convenzione con medesimo (sensi art. 30 D.Lgs.n. n. 267/2000 - in deroga vigenti disposizioni assunzionali(L. n. 311 del 30.12.2004) ferma restando invalicabilità tetto spesa derivante citata convenzione.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota, trasmessa tramite Prefettura, con la quale un'Amministrazione ha fatto conoscere che, a seguito della decisione di recedere (dall'1.1.2005) dal Consorzio di Polizia Municipale 'XXX', ha ricostituito nell'anno 2004 la struttura operativa interna per la gestione del servizio di polizia locale, mediante l'istituzione di n. 3 posti di vigile urbano.
Nel riferire altresì che, al fine di garantire nel corrente anno la continuità del servizio, è stata avviata una convenzione con il predetto Consorzio, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs.n. 267/2000, l'Ente, richiamando le limitazioni assunzionali previste dalla legge 30.12.2004, n. 311, di cui consapevolmente ne presume criteri molto restrittivi, ha chiesto di conoscere se possa procedere all'attivazione delle procedure concorsuali per i n. 3 posti di vigile, per la costituzione dell'Ufficio di P.M., in deroga alle vigenti disposizioni assunzionali, ferma restando l'invalicabilità del tetto di spesa derivante dalla citata convenzione. Diversamente, viene chiesto, quali soluzioni alternative possano essere adottate per consentire la gestione autonoma del servizio.
Al riguardo, si rammenta che l'art. 1, comma 98, della legge n. 311/2004, nel dettare precise regole assunzionali riguardo alla generalità degli enti locali, in particolare, prevede l'emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri - previo accordo tra Governo e autonomie locali in sede di Conferenza unificata - per la disciplina dei criteri e dei limiti assunzionali per il triennio 2005-2007, finalizzati a garantire la realizzazione di specifiche economie di spesa pubblica. Lo stesso comma, tra l'altro, contiene la precisazione che, fino all'emanazione degli anzidetti decreti trovano applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del comma 95. Quest'ultimo comma, che testualmente si riferisce ad altre amministrazioni pubbliche, contempla il divieto generale di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quelle relative alle categorie protette.
Inoltre, in collegamento al comma predetto occorre richiamare la disposizione prevista dall'art. 1, comma 93, della legge n. 311/2004, inerente l'obbligo di riduzione delle dotazioni organiche nelle amministrazioni pubbliche, poiché, evidentemente, connessa alle politiche assunzionali in genere. Tale norma, nell'individuare una specifica regolamentazione per le amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, stabilisce, contestualmente, una valenza di principio e di indirizzo di tali disposizioni riguardo alle autonomie locali, le quali, dovranno anch'esse operare riduzioni alle proprie dotazioni organiche, sebbene non nell'immediato, ma, secondo l'ambito applicativo che verrà definito dagli emanandi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, come previsti dall'art. 1, comma 98, della medesima legge finanziaria 2005.
Conseguentemente, tenuto conto che gli eventuali adempimenti connessi alla rideterminazione organica delle amministrazioni locali potranno conoscersi solo a seguito dell'emanazione della prevista disciplina assunzionale, finalizzata, com'è noto, alla realizzazione di un risparmio di spesa - del 5% sul costo del personale per le amministrazioni dello Stato, e per gli enti locali nei limiti che verranno indicati dai suddetti D.P.C.M. - vi è motivo di ritenere che, in attesa dell'emanazione degli stessi, la spesa potenziale delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni locali non possa essere suscettibile di incremento rispetto alla situazione vigente nell'anno 2004.
Alla luce di quanto sopra argomentato, tenuto conto del rigoroso blocco assunzionale disposto dal richiamato art. 1, comma 98, della legge n. 311/2004, si è dell'avviso che attualmente codesta Amministrazione possa operare solo mediante ricorso alle procedure di mobilità, in base alla specifica deroga disposta dall'art. 1, comma 47, della legge n. 311 di cui, peraltro, dovrà valutare l'ambito applicativo in ragione delle riduzioni che verranno definite con i D.P.C.M., ovvero avvalendosi di personale a tempo determinato, convenzioni o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, secondo la previsione dell'art. 1, comma 116 della più volte citata legge finanziaria 2005.