Limiti assunzionali (per ente non rispettoso patto stabilità interno) – Avvio procedure selettive per progressioni verticali (rientranti piano occupazionale 2004 parzialmente ancora inattuato, non comportante maggiore spesa) e assunzione unità apparte

Territorio e autonomie locali
28 Giugno 2005
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità (per ente non rispettoso patto stabilità interno) avvio procedure selettive progressioni verticali (rientranti piano occupazionale 2004 parzialmente ancora inattuato, non comportante maggiore spesa ex novo carico esercizio finanziario 2005)
E assunzione unità appartenente categorie protette (sensi L. n. 68/1999) prevista anno 2004, attesa comunicazione (gennaio 2005 parte Servizio Impiego e collocamento obbligatorio) nulla-osta avviamento lavoro soggetto ritenuto idoneo per relativa assunzione - Applicabilità limiti stabiliti L. n. 311 del 30.12.2004.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale, un'Amministrazione, che non ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2004, ha chiesto di conoscere se, alla luce dei rigorosi limiti assunzionali stabiliti dalla legge finanziaria 30.12.2004, n. 311, possa eventualmente procedere:
1) all'avvio delle procedure selettive per n. 3 progressioni verticali, rientranti nel piano occupazionale per l'anno 2004, rimasto parzialmente ancora inattuato, non comportante maggiore spesa da prevedere ex novo a carico dell'esercizio finanziario 2005;
2) all'assunzione di n. 1 unità appartenente alle categorie protette ai sensi della legge n. 68/1999, prevista per l'anno 2004, tenuto conto che a gennaio 2005 il Servizio per l'Impiego e collocamento obbligatorio di . ha comunicato il nulla-osta all'avviamento al lavoro del soggetto ritenuto idoneo per la relativa assunzione.
Al riguardo, si rappresenta che pur rilevandosi che la copertura di posti mediante progressione verticale del personale si è ritenuta esclusa dalle limitazioni assunzionali previste dalle leggi finanziarie, poiché riferita ad una norma contrattuale - art. 4 del C.C.N.L. del 31.3.1999 - inerente personale già in servizio non assimilabile quindi a nuove assunzioni, nondimeno su tale problematica occorre esprimere alcune considerazioni, alla luce della numerosa giurisprudenza intervenuta in merito a tale istituto contrattuale.
Com'è noto le suddette procedure, in relazione a quanto previsto dall'art. 14 , comma 1, del C.C.N.L del 31.3.1999: 'sono indette, ai sensi delle vigenti disposizioni, nel rispetto della programmazione in tema di gestione delle risorse umane, utilizzando le risorse a tal fine disponibili nei bilanci degli enti'.
Riguardo alla predetta pianificazione triennale delle assunzioni, è opportuno ricordare, quanto più volte sottolineato dalla Corte Costituzionale in merito ai posti riservati ai concorsi interni, ed in particolare la Sentenza n. 205 del 5-6 luglio 2004, che così recita: 'nella giurisprudenza costituzionale il principio del concorso pubblico, pur non essendo incompatibile – nella logica di agevolare il buon andamento dell'amministrazione – con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, tuttavia, non tollera – salvo circostanze del tutto eccezionali – la riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno'.
Inoltre, secondo la peculiare disciplina di cui all'art. 4 del citato C.C.N.L. del 31.3.1999, le procedure selettive per la progressione verticale dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore, sono indette dagli enti nel limite dei posti vacanti della dotazione organica di tale categoria che non siano stati destinati all'accesso dall'esterno. Sull'adeguato accesso dall'esterno, è ormai noto il principio, enucleato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2002, secondo il quale, il requisito dell'adeguatezza può essere considerato soddisfatto solo in presenza di una percentuale non inferiore al 50%.
Ciò posto, nel rilevare che solo in relazione alle effettive facoltà assunzionali esercitabili dall'Ente in base alla vigente normativa è possibile l'attivazione concomitante delle procedure inerenti la progressione verticale del personale secondo la relativa quota di riserva programmata, si ritiene, conseguentemente, che, alla luce del rigoroso divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato per l'anno 2005 - previsto dall'art. 1, commi 33, 98 e 116 della legge 30.12.2004, n. 311 - operante nei confronti di codesta Amministrazione in ragione del mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2004, sia precluso alla medesima l'avvio di procedure selettive di alcun genere.
Si evidenzia, tuttavia, che le anzidette procedure di progressione verticale possono essere attivate (nei limiti sopraindicati) - ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 95, della legge n. 311/2004 - qualora le stesse fossero collegate alle facoltà assunzionali consentite a codesto Ente dalla legge finanziaria per l'anno 2004 (l. 24.12.2003, n. 350), autorizzate con il D.P.C.M. del 27.7.2004 e non ancora effettuate.