Fondatezza delle osservazioni formulate dalla minoranza consiliare in merito agli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, di recente deliberati dal Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, let

Territorio e autonomie locali
22 Giugno 2005
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Fondatezza delle osservazioni formulate dalla minoranza consiliare in merito agli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, di recente deliberati dal Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera m) del T.U.O.E.L. n. 267 del 2000.

Testo 

Con una nota un'Amministrazione chiede di conoscere l'avviso di questa Direzione Centrale sulla fondatezza delle osservazioni formulate dalla minoranza consiliare in merito agli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni , di recente deliberati dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera m) del T.U.O.E.L. n. 267 del 2000.
Al riguardo, va rilevato anzitutto che né la norma citata, né il collegato art. 50, comma 8, del medesimo testo unico – per il quale, 'sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni' – forniscono criteri cui il Consiglio comunale debba attenersi nella definizione di tali indirizzi, trattandosi di materia tipicamente devoluta all'autonomia dei singoli Enti locali.
Lo statuto di codesto Ente – oltre a riprodurre testualmente, all'art. 24 lettera h), le disposizioni da ultimo citate – si limita ad indicare, all'art. 39, che il consiglio di amministrazione e il presidente delle aziende speciali 'sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione'.
La delibera in questione assolve al suo compito di integrare le (carenti) indicazioni statutarie richiedendo il possesso 'in relazione alle specifiche esigenze connesse al particolare posto da ricoprire, di una adeguata e consona competenza tecnica amministrativa, liberamente ed insindacabilmente valutabile dal Sindaco sulla base dei titoli posseduti, degli studi compiuti, dell'iscrizione a determinati albi professionali, della documentata attività di insegnamento o ricerca, delle funzioni svolte presso strutture pubbliche o private ovvero presso differenti organismi del settore pubblico o privato attestati da apposito curriculum vitae'.
Le sue previsioni non sembrano peraltro, nella parte in cui prevedono l'insindacabilità della valutazione del Sindaco, in contrasto con le citate disposizioni statali che, pur demandando espressamente al Consiglio comunale l'individuazione degli 'indirizzi' che il Sindaco deve seguire nelle nomine in questione, non hanno eliminato, secondo la costante giurisprudenza in materia, la forte componente fiduciaria che caratterizza tali designazioni (cfr. in tal senso, da ultimo,T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 9 febbraio 2005, n. 132). Tali incarichi, cioè, sono di carattere fiduciario nel senso che non coinvolgono solo la competenza tecnica del rappresentante ma 'riflettono. la fiducia sulla capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi di chi l'ha designato, orientando l'azione dell'organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto più possibile conforme agli interessi di chi gli ha conferito l'incarico: ne consegue che la cessazione del mandato del Sindaco finisce con il travolgere tutte le nomine effettuate durante il mandato elettivo' (Consiglio di Stato,V Sez., 28.01.2005, n. 178).
Va peraltro rilevato che – proprio con riferimento ad una delibera di Consiglio comunale che, come il provvedimento de quo, consentiva al Sindaco di procedere alle nomine in questione 'a suo insindacabile giudizio' – la giurisprudenza non ne ha ravvisato profili di illegittimità, in quanto 'la disposizione dell'art. 50, comma 8, dal d.lgs. n. 267/2000 ..certamente non ha eliminato la forte componente fiduciaria che caratterizza tali designazioni, limitandosi soltanto ad imporre che le stesse avvengano sulla base di criteri predeterminati anziché secondo l'arbitrio del caso per caso' (T.A.R. Puglia, Sez. III, 8.4.2004 n. 1866).
Tali criteri sono cioè diretti ad assicurare che il rappresentante comunale sia in possesso di una 'comprovata esperienza tecnica', ma senza obbligare il Sindaco 'a seguire una vera e propria procedura concorsuale, con conseguente valutazione comparativa dei requisiti in possesso dei vari candidati e necessaria prevalenza di coloro i quali li possedessero in misura maggiore.
Per quanto concerne poi le osservazioni formulate dai consiglieri di minoranza in merito alla parte della delibera in questione che prevede, tra i requisiti richiesti per la nomina, il non essere inquisiti per reati contro la Pubblica Amministrazione, va rilevato preliminarmente che la materia dei requisiti per l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive forma oggetto di riserva di legge ai sensi dell'art. 51 della Costituzione.
Per quanto attiene, in particolare, alle nomine dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, è necessario fare riferimento all'art. 58 del T.U.O.E.L. n. 267 del 2000, il quale disciplina le cause che non consentono di ricoprire 'le cariche di.. presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi', nonché di 'consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni'. Tra le cause suddette non figura quella prevista nella delibera in questione.
Il comma 3 dello stesso articolo prevede inoltre che tali disposizioni 'si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale . la nomina è di competenza .. del sindaco'.
Fermo restando, quindi, che il singolo Ente locale non può prevedere cause che precludono l'accesso alle cariche in questione, diverse ed ulteriori rispetto a quelle tassativamente indicate dalla legge, si ritiene tuttavia che il consiglio comunale, nel formulare gli indirizzi generali per le nomine da parte dal sindaco, possa rimettere alla valutazione discrezionale dell'organo rappresentativo dell'ente (che, per quanto detto, si radica nella persistente natura fiduciaria del rapporto tra soggetto designante e designato) di valutare, sul piano dell'opportunità, la eventuale sussistenza della condizione di persona sottoposta a procedimento penale sin dalla fase della richiesta del giudizio a carico del soggetto interessato dalla nomina.
In altri termini, se non apparrebbe ammissibile una delibera del consiglio comunale che stabilisse un criterio assolutamente preclusivo per la nomina collegato alla pendenza del procedimento penale, non sembra che analoga inammissibilità possa ritenersi ove la suddetta condizione dell'interessato fosse indicata, al pari di altre inerenti ai profili di competenza tecnico-amministrativa, come idoneo punto di riferimento dell'esercizio della discrezionalità del sindaco, correlata alla fiduciarietà del rapporto sottostante alla nomina.
Ciò posto, va rilevato che il relativo criterio andrebbe comunque riformulato per trasformarlo nel senso suddetto, considerato che nel testo attuale fa riferimento ad un termine atecnico ('inquisito') che non trova riscontro in alcuna norma processuale o sostanziale ed è dunque impossibile coglierne la reale portata, anche e soprattutto per il sindaco che deve in concreto applicarla.
Andrebbe pertanto opportunamente precisato quale grado o fase del procedimento penale per reati contro la P.A. assume rilevanza, affinché il Sindaco possa tenerne conto in sede di nomina dei rappresentanti del Comune.