Rimborsi spese- Rimborso spese di viaggio agli amministratori.

Territorio e autonomie locali
20 Giugno 2005
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

Rimborsi spese
- Rimborso spese di viaggio agli amministratori.

Testo 

Sono stati richiesti chiarimenti in merito alla problematica relativa alla rifusione delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori locali derivante dall'utilizzo del mezzo proprio, che risiedono in quartieri periferici del comune, quali frazione dell'ente ovvero in nuclei abitati, o case sparse nel territorio comunale.
Al riguardo, si osserva che l'art. 84 prevede il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali in due ipotesi: per gli spostamenti effettuati, in ragione del mandato e previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza (comma 1) e per i trasferimenti effettuati per partecipare alle sedute del proprio organo o presso la sede degli uffici a causa di oggettive e dimostrabili esigenze connesse allo svolgimento del mandato, quando l'amministratore risieda fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente (comma 3).
Il richiamato art. 84, al comma 3, nel sancire che gli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, configura il presupposto per l'attribuzione del beneficio nella delimitazione formale, nell'ambito del territorio comunale, di una porzione alla quale sia attribuita la denominazione di capoluogo.
Si ritiene che detta delimitazione, ove non emergente da altri atti formali, possa essere effettuata dalla fonte regolamentare alla quale il capo IV del titolo III del decreto legislativo n. 267/2000 demanda ambiti integrativi della disciplina dello status degli amministratori locali, attraverso la ricognizione della distribuzione territoriale degli insediamenti abitativi storicamente consolidata e comunemente condivisa.
Ai fini del rimborso in oggetto, si ritiene che, in assenza di specifica normativa per il rimborso delle spese di viaggio, possa farsi riferimento alle condizioni previste delle leggi 18 dicembre 1973, n.836, e 26 luglio 1978, n. 417, disciplinanti il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.
In base a tale normativa, gli amministratori autorizzati a viaggiare con mezzo proprio hanno diritto alla corresponsione dell'indennità chilometrica nella misura ivi indicata, fermo restando l'obbligo da parte degli interessati di documentare dettagliatamente le spese sostenute.