Rimborsi spese- Pagamento delle spese legali in favore di alcuni ex consiglieri comunali.

Territorio e autonomie locali
17 Giugno 2005
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

Rimborsi spese
- Pagamento delle spese legali in favore di alcuni ex consiglieri comunali.

Testo 

Si fa riferimento ad una richiesta di parere in merito alla rifusione delle spese legali ad alcuni ex consiglieri comunali, relative alla causa in Corte di Appello di XXX dove gli stessi erano imputati in qualità di amministratori e conclusosi con la inammissibilità dell'appello stesso.
Al riguardo, si fa presente che non esiste una disposizione che obblighi il comune a tenere indenni gli amministratori delle spese processuali sostenute in giudizi penali concernenti imputazioni oggettivamente connesse all'espletamento dell'incarico, espressamente prevista, invece, per i dipendenti comunali.
Si evidenzia che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 197 del 2000, ha ritenuto costituzionalmente legittima la norma che prevede l'indennizzabilità degli oneri di difesa sopportati dai dipendenti, nel caso si trovino sottoposti ad un procedimento in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, all'esito del quale siano dichiarati
esenti da responsabilità, e non anche di quelli sostenuti dagli amministratori. La Corte ha argomentato, infatti, al riguardo, che la differenziazione di trattamento trova giustificazione nella diversità di rapporto che lega i dipendenti e gli amministratori all'ente: il rapporto di subordinazione, per i primi, un rapporto variamente configurato in dottrina ma comunque non di lavoro subordinato, per i secondi.
In linea con tale orientamento, la V sezione del Consiglio di Stato, nella decisione n. 2242/2000, ha ritenuto che alla lacuna legislativa potesse ovviarsi con una norma di carattere generale, che ha individuato nella disciplina civilistica del contratto di mandato stabilita dall'art. 1720, comma 2 del codice civile. In base a tale norma '......Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico'.
Nella medesima decisione, il Consiglio di Stato ha comunque evidenziato la sostanziale eccezionalità del rimborso delle spese legali, necessariamente circondata da garanzie procedimentali che non hanno valore puramente formale, ma mirano ad accertare la presenza dei necessari presupposti sostanziali della pretesa, la quale, in ultima analisi, postula l'accertamento dell'assenza di responsabilità dell'amministratore in relazione al fatto generatore dell'esborso anticipato nel giudizio penale.
Ha, altresì, ribadito con richiamo alla giurisprudenza ordinaria che, ai fini del rimborso, è necessario accertare che le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell'incarico e sempre entro il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità penale degli amministratori che hanno sostenuto le spese legali.
In tal senso la giurisprudenza (C.d.S., sez. V, n. 2242/2000; Corte Conti, sez. II n. 51/A del 2 febbraio 2001; Corte Conti Reg. Abruzzo, sez.giurisd. n. 1122/99) ha escluso la rimborsabilità delle spese legali nel caso di dichiarata estinzione del procedimento penale per prescrizione, mancando il requisito essenziale della verifica dell'assenza del dolo e della colpa.
Ulteriore condizione è l'assenza di un conflitto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e la condotta dell'amministratore, da valutarsi ex posto, a conclusione del procedimento (cfr. Corte di Cassazione, sezione I, sentenza n. 15724 del 13.12.2000 e n. 54 del 2.01.02). In base all'orientamento della magistratura (Corte dei Conti, sezioni riunite, 18.06.86, n. 501; TAR Lombardia, sezione II, 14.01.93, n. 14; TAR Piemonte, sezione II, 28.02.95, n. 138; Consiglio di Stato, sezione VI, 13.01.94, n. 20) il contrasto di interessi va escluso quando l'amministratore abbia adottato atti d'ufficio nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e non può pertanto essere valutato in astratto ed ex ante, cioè con puro e semplice riferimento alle accuse rubricate, ma deve essere preso in considerazione in concreto, a conclusione del processo, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e del conseguente giudizio.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Poiché dalla documentazione trasmessa si evince che il comune di xxxxxxx ha già provveduto a rimborsare agli amministratori locali le spese legali relative al giudizio di primo grado, nonostante la sentenza di assoluzione non fosse ancora passata in giudicato, il presente parere resta limitato alla sussistenza o meno dei presupposti del rimborso delle spese legali relative al giudizio di secondo grado, sul presupposto della presunta ammissibilità del rimborso già deliberato in ordine alla quale questo Ufficio si astiene dal formulare ogni valutazione, sia perché non richiesta, sia perché la documentazione trasmessa (manca copia della sentenza del Tribunale di xxxxxxx e degli atti presi in considerazione nel relativo giudizio) non consente di pervenire ad un giudizio sicuro sul punto.
Ciò posto occorre rilevare che, nella fattispecie, la Corte d'Appello di xxxxxxx ha condannato la parte civile, ai sensi dell'art. 541, comma 2, del c.p.p., alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato.
Secondo la giurisprudenza il giudice liquida dette spese 'nei limiti minimi e massimi delle tariffe ed in relazione al numero e all'importanza delle questioni trattate e delle singole prestazioni difensive', indicando le singole voci della liquidazione e tenendo distinti onorari, competenze e spese.
In relazione a tale disciplina, si ritiene che, nella circostanza, il rimborso debba essere escluso, stante che, diversamente, gli interessati risulterebbero beneficiari di una doppia rifusione delle spese. Peraltro, i criteri per la loro quantificazione indicati dalla norma e dalla giurisprudenza sono idonei a garantire la congruità della liquidazione.