Possibilità procedere assunzione (ente popolazione poco inferiore 5.000 abitanti) per copertura posto vacante agente P.M. - dopo attivazione (dicembre 2004) procedura scorrimento graduatoria concorso pubblico espletato 2001 (previa ridefinizione pianta organica e programmazione triennale fabbisogno personale) - attingendo relativa graduatoria prima di emanazione D.P.C.M., luce divieti assunzionali previsti L. n. 311 del 30.12.2004 - Applicabilità art. 3, comma 50 L. n. 350/2003 (deroga assunzioni).
Si fa riferimento ad una nota, con la quale un'Amministrazione, che ha una popolazione di poco inferiore ai 5.000 abitanti (4.941), ha fatto conoscere che, a seguito della vacanza di un posto di agente di polizia municipale, ha attivato, nel dicembre 2004, la procedura dello scorrimento di una graduatoria di un concorso pubblico espletato nell'anno 2001, previa ridefinizione della pianta organica e programmazione triennale del fabbisogno di personale.
In proposito, viene chiesto se, alla luce dei divieti assunzionali previsti dalla legge 30.12.2004, n. 311, sia possibile disporre l'assunzione per il posto che si è reso vacante attingendo dalla relativa graduatoria, senza attendere l'emanazione dei D.P.C.M. che disciplineranno i criteri assunzionali per l'anno 2005, tenuto conto che la procedura in parola è stata avviata nel corso del 2004, ed in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 50 della legge n. 350/2003 che consentirebbe una deroga alle assunzioni.
Al riguardo occorre preliminarmente precisare che, diversamente dalle disposizioni finanziarie previste per gli anni passati, l'art. 1, comma 98, della legge n. 311 del 30.12.2004, sottopone ai vincoli assunzionali per il 2005 tutti gli enti locali (di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 267/2000), compresi quelli di piccole dimensioni demografiche. Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della medesima legge n. 311, dall'anno in corso sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno anche i comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti.
Ciò posto, si fa rilevare che il richiamato art. 1, comma 98, della legge n. 311/2004, inerente come detto le regole assunzionali in tutti gli enti locali, prevede, in particolare, l'emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per la disciplina dei criteri e dei limiti assunzionali nelle amministrazioni locali per il triennio 2005-2007, finalizzati a garantire la realizzazione di specifiche economie di spesa pubblica. Lo stesso comma, tra l'altro, contiene la precisazione che, fino all'emanazione degli anzidetti decreti trovano applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del comma 95. Quest'ultimo comma, che testualmente si riferisce ad altre amministrazioni pubbliche, contempla il divieto generale di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quelle relative alle categorie protette.
Inoltre, in collegamento al comma predetto occorre richiamare la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 93, della medesima legge finanziaria, inerente l'obbligo di riduzione delle dotazioni organiche nelle amministrazioni pubbliche, poiché, evidentemente, connessa alle politiche assunzionali in genere. Tale norma, nell'individuare una specifica regolamentazione per le amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, stabilisce, contestualmente, una valenza di principio e di indirizzo di tali disposizioni riguardo alle autonomie locali, le quali, dovranno anch'esse operare riduzioni alle proprie dotazioni organiche, sebbene non nell'immediato, ma, secondo l'ambito applicativo che verrà definito dagli emanandi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Orbene, si fa rilevare che effettivamente il comma 93 appena commentato, nel disciplinare l'obbligo di rideterminazione delle dotazioni organiche nei confronti delle amministrazioni statali e di altri enti pubblici, fa comunque salvi, tra l'altro, quei posti relativi alle procedure concorsuali in atto alla data del 30.11.2004. Tuttavia, si rappresenta che tale opportunità non può intendersi nell'immediato riferibile anche alle amministrazioni locali, poiché la stessa, per espressa previsione normativa, per ora presenta solo la caratteristica di norma di indirizzo, da valutarsi in sede di definizione degli emanandi D.P.C.M. relativi ai criteri assunzionali nelle amministrazioni locali.
Vi è inoltre da evidenziare che la graduatoria concorsuale citata nella premessa, della quale peraltro si conosce solo l'anno (2001) e non la data della sua pubblicazione, non è più utilizzabile da codesta Amministrazione poiché la stessa ha concluso la sua validità nel corso dell'anno 2004, pertanto ormai fuori dell'ambito di applicazione della proroga triennale prevista dall'art. 1, comma 100, della legge n. 311/2004, facoltà consentita per le graduatorie ancora in vigore al 1°.1.2005.
Infatti, allo scadere dell'ordinaria validità triennale – 2001/2004 – l'anzidetta graduatoria non ha potuto usufruire della proroga annuale prevista dall'art. 3, comma 61, della legge finanziaria del 2004 (n. 350 del 24.12.2003), poiché tale facoltà era consentita solo agli enti soggetti a limitazioni delle assunzioni, condizione da cui erano esclusi per l'anno 2004 i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Si ritiene infine di puntualizzare che l'art. 3, comma 50, della legge 24.12.2003, n. 350, non accordava deroghe alle assunzioni, come invece ritenuto da codesto Ente, bensì consentiva agli enti locali di estrapolare dal calcolo del disavanzo finanziario - secondo i criteri previsti dall'art. 29, commi 5 e 7 della legge 27.12.2002, n. 289 ai fini del rispetto del patto di stabilità interno da parte delle Regioni Province e Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti – le spese per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, inerenti l'istruttoria connessa al rilascio delle concessioni relative alla sanatoria edilizia. Di conseguenza, la norma in questione, che, come detto, non riguardava i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, non era evidentemente riferita a deroghe assunzionali. Del resto, l'art.1, comma 41, della legge 30.12.2004, n. 311, ha abrogato le disposizioni dell'art. 29 della legge 27.12.2002, n. 289, in riferimento agli anni 2005 e successivi.
Pertanto, in base a quanto sopra argomentato, tenuto conto del blocco assunzionale disposto dal richiamato art. 1, comma 98, della legge n. 311/2004, si è del parere che codesta amministrazione, prima dell'emanazione dei predetti decreti, non possa procedere alla copertura del posto in questione.