Facoltà assunzionali (ente popolazione inferiore 3.000 abitanti) per copertura posto (concorso bandito dicembre 2004, relativo piano occupazionale anno 2004, conclusosi marzo 2005) istruttore direttivo cat. D3 (figura professionale non fungibile) - Finan

Territorio e autonomie locali
16 Giugno 2005
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità assunzione (ente popolazione inferiore 3.000 abitanti) per copertura posto istruttore direttivo cat. D3 (figura professionale non fungibile) - cui concorso bandito il 28.12.2004 (relativo piano occupazionale anno 2004) si è concluso il 21.3.2005 - luce disposizioni previste L. n. 311 del 30.12.2004.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota, con la quale un'Amministrazione, che ha una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, ha chiesto di conoscere se – in base alle disposizioni assunzionali previste dalla legge finanziaria 30.12.2004, n. 311 - possa procedere alla copertura di un posto di istruttore direttivo cat. D3, figura professionale non fungibile, il cui concorso bandito in data 28.12.2004 e relativo al piano occupazionale dell'anno 2004, si è concluso il 21.3.2005.
Al riguardo occorre preliminarmente precisare che, diversamente dalle disposizioni finanziarie previste per gli anni passati, l'art. 1, comma 98, della legge n. 311 del 30.12.2004, sottopone ai vincoli assunzionali per il 2005 tutti gli enti locali (di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 267/2000) compresi quelli di piccole dimensioni demografiche.
Peraltro, il richiamato art. 1, comma 98, della legge n. 311/2004, inerente come detto le regole assunzionali in tutti gli enti locali, prevede, in particolare, l'emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri - previo accordo tra Governo e autonomie locali in sede di Conferenza unificata – per la disciplina dei criteri e dei limiti assunzionali nelle amministrazioni locali per il triennio 2005-2007, finalizzati a garantire la realizzazione di specifiche economie di spesa pubblica. Lo stesso comma, tra l'altro, contiene la precisazione che, fino all'emanazione degli anzidetti decreti trovano applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del comma 95. Quest'ultimo comma, che testualmente si riferisce ad altre amministrazioni pubbliche, contempla il divieto generale di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quelle relative alle categorie protette.
Tra l'altro, per l'anno in corso la legge finanziaria non contiene la deroga che consente alle amministrazioni pubbliche le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, come prevista invece per l'anno passato dall'art. 1, comma 53, della legge 24.12.2003, n. 350.
Occorre chiarire, inoltre, che non appare rilevante, come sostenuto da codesto Ente, che la specifica disposizione di cui all'art. 1, comma 95, della medesima legge n. 311, ha fatto salve le assunzioni relative alle amministrazioni locali per l'anno 2004 autorizzate con il D.P.C.M. del 25.8.2004 e non ancora effettuate all'entrata in vigore della legge, atteso che la norma in argomento si riferisce unicamente alle amministrazioni ivi indicate, in cui, com'è noto, non erano ricomprese le amministrazioni locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Si ritiene utile, peraltro, porre in evidenza la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 93, della medesima legge finanziaria, inerente l'obbligo di riduzione delle dotazioni organiche nelle amministrazioni pubbliche, poiché, evidentemente, connessa alle politiche assunzionali in genere. Tale norma, nell'individuare una specifica regolamentazione per le amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, assegna, contestualmente, una valenza di principio e di indirizzo a tali disposizioni riguardo alle autonomie locali, le quali, dovranno anch'esse operare riduzioni alle proprie dotazioni organiche, sebbene non nell'immediato, ma, secondo l'ambito applicativo che verrà definito dagli emanandi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Pertanto, in base a quanto sopra argomentato, tenuto conto del blocco assunzionale disposto dal richiamato art. 1, comma 98, della legge n. 311/2004, si è del parere che codesta amministrazione, prima dell'emanazione dei predetti decreti, non possa procedere alla copertura del posto in questione mediante stipula di contratto a tempo indeterminato.