Facoltà del consigliere comunale di assistere, in qualità di uditore, alle riunioni della Commissione edilizia.

Territorio e autonomie locali
30 Maggio 2005
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Facoltà del consigliere comunale di assistere, in qualità di uditore, alle riunioni della Commissione edilizia.

Testo 

Un Consigliere comunale ha chiesto se, in qualità di semplice uditore, egli possa partecipare alle riunioni della commissione edilizia comunale.
Si ritiene che il pubblico non possa essere ammesso alle sedute della commissione edilizia comunale, salvo diversa previsione regolamentare.
Atteso che il regolamento edilizio del Comune interessato nulla dispone in merito alla dedotta fattispecie, non prevedendo né che le sedute siano pubbliche né che determinati soggetti possano assistervi quali semplici uditori (fatta salva l'audizione dei progettisti, regolata dal regolamento), ad analoga conclusione negativa bisogna giungere nel caso di specie.
Il principio generale di pubblicità dell'azione amministrativa, che si estrinseca, come noto, in tutta una serie di istituti e disposizioni, non si estende fino al punto di scardinare la regola generale della riservatezza dei lavori dei collegi amministrativi, le cui adunanze normalmente non sono pubbliche, salvo che una specifica normativa non disponga diversamente. Il divieto si fonda sul presupposto che è necessario assicurare la completa autonomia e libertà delle determinazioni volitive dei singoli componenti dell'organo collegiale. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la presenza di estranei possa influire sulle determinazioni adottate e comunque ingenerare dubbi sulla regolarità delle procedure (in questo senso, Cons. Stato, Sez. VI, 11 maggio 1976, n. 219).
Giova precisare che le commissioni edilizie non sono equiparabili alle commissioni consiliari permanenti, aventi natura giuridica distinta, cosicché la disciplina apprestata dalla legge o da altre fonti normative per le commissioni consiliari permanenti non può applicarsi né estendersi in via analogica alle commissioni edilizie. Infatti, le commissioni consiliari rappresentano delle articolazioni funzionali e strumentali del Consiglio comunale, del quale riproducono organizzazione ed istituti giuridici, tra cui il principio della pubblicità delle sedute (art. 38, comma 7, D.Lgs., 18 agosto 2000, n. 267), la cui ratio va ricondotta alla finalità di consentire il controllo degli elettori sul funzionamento degli organi eletti.
Peraltro, l'ordinamento appresta a favore di tutti i cittadini idonei strumenti di pubblicizzazione e controllo delle attività provvedimentali che, avvalendosi della consulenza delle commissioni edilizie, saranno poste in essere dai competenti organi comunali: si pensi ad esempio all'obbligo di notizia mediante affissione all'albo pretorio dell'avvenuto rilascio di licenze edilizie o della possibilità per chiunque di prendere visione presso gli uffici comunali delle licenze edilizie e dei relativi atti di progetto. Inoltre, allo scopo di consentire agli interessati di intervenire nel procedimento per far valere, in contraddittorio, le proprie ragioni, i soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti possono prendere visione degli atti del procedimento, ovvero presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento (artt. 7 e 11 L. 241/90).