Rimborsi spese
- Rimborso spese legali ad amministratori comunali a seguito di provvedimento di archiviazione.
Si chiedono chiarimenti in ordine alla rifusione delle spese legali sostenute da un ex sindaco in un procedimento penale conclusosi con provvedimento di archiviazione del G.I.P.
Si rappresenta, al riguardo, che non esiste una disposizione che obblighi il comune a tenere indenni gli amministratori delle spese processuali sostenute in giudizi penali concernenti imputazioni oggettivamente connesse all'espletamento dell'incarico, espressamente prevista, invece, per i dipendenti comunali.
E' utile premettere che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 197 del 2000, ha ritenuto costituzionalmente legittima la norma che prevede l'indennizzabilità degli oneri di difesa sopportati dai dipendenti, nel caso si trovino sottoposti ad un procedimento penale in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, all'esito del quale siano dichiarati esenti da responsabilità, e non anche di quelli sostenuti dagli amministratori. La Corte ha argomentato al riguardo che la differenziazione di trattamento trova giustificazione nella diversità del rapporto che lega i dipendenti e gli amministratori all'ente: il rapporto di subordinazione per i primi ed un rapporto variamente configurato in dottrina (ma comunque non di lavoro subordinato) per i secondi.
In linea con tale orientamento, la V sezione del Consiglio di Stato, nella decisione n. 2242/2000, ha ritenuto che alla lacuna legislativa potesse ovviarsi con una norma di carattere generale, che ha individuato nella disciplina civilistica del contratto di mandato stabilita dall'art. 1720, comma 2, del codice civile. In base a tale norma '.........il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico'.
Nella medesima decisione, il Consiglio di Stato ha comunque evidenziato la sostanziale eccezionalità del rimborso delle spese legali, necessariamente circondata da garanzie procedimentali che non hanno valore puramente formale, ma mirano ad accertare la presenza dei necessari presupposti sostanziali della pretesa, la quale, in ultima analisi, postula l'accertamento dell'assenza di responsabilità dell'amministratore in relazione al fatto generatore dell'esborso anticipato nel giudizio penale.
Ha, altresì, ribadito con richiamo alla giurisprudenza ordinaria che, ai fini del rimborso, è necessario accertare che le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell'incarico e sempre entro il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità penale degli amministratori che hanno sostenuto le spese legali.
Ulteriore condizione è l'assenza di un conflitto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e la condotta dell'amministratore, da valutarsi ex post, a conclusione del procedimento (cfr. Corte di Cassazione, sezione I, sentenza n. 15724 del 13.12.2000 e n. 54 del 2.01.02). In base all'orientamento della magistratura (Corte dei Conti, sezioni riunite, 18.06.1986, n. 501; TAR Lombardia, sezione II, 14.01.1993, n. 14; TAR Piemonte, sezione II, 28.02.1995, n. 138; Consiglio di Stato, sezione VI, 13.01.1994, n. 20) il contrasto di interessi va escluso quando l'amministratore abbia adottato atti d'ufficio nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e non può, pertanto, essere valutato in astratto ed ex ante, cioè con puro e semplice riferimento alle accuse rubricate, ma deve essere preso in considerazione in concreto, a conclusione del processo, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e del conseguente giudizio.
Il conflitto d'interessi sussiste tutte le volte in cui l'ente ha assunto, in atti amministrativi o in sede giurisdizionale, una linea a tutela dei propri interessi totalmente o parzialmente diversa da quella dell'amministratore ed in ogni caso in cui emerga obiettivamente una condizione conflittuale (così, ad esempio, nel caso in cui la condotta dell'amministratore, pur risultando irrilevante in sede penale, abbia esposto l'ente ad una condizione pregiudizievole o comunque sfavorevole).
Si significa, altresì, che il beneficio in oggetto non deve riguardare automaticamente ed integralmente tutte le spese dedotte dal richiedente, ma soltanto quelle essenziali ed adeguatamente documentate, ritenute congrue dall'amministrazione che ne dispone il rimborso per essere strettamente connesse alla difesa in giudizio. Valutazione che l'ente è tenuto a fare nel proprio interesse, anche per assicurare una corretta gestione delle risorse economiche e che in virtù dell'autonomia decisionale, è esclusiva prerogativa dell'ente stesso nell'esercizio della propria attività amministrativa.
Nel caso di specie, poiché dal decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari si evince che '...dall'attività di indagine espletata non sono emersi a carico dell'amministratore elementi in grado di integrare alcuna ipotesi delittuosa...' e che, a giudizio del P.M., non può attribuirsi all'amministratore alcuna responsabilità, si ritiene praticabile il rimborso delle spese legali sostenute dall'ex sindaco, non emergendo dagli atti processuali una condizione conflittuale, in generale preclusiva del beneficio.