Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi
- Art. 86 del decreto legislativo n. 267/2000.
E' stato trasmesso un quesito in merito al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per il sindaco che, oltre ad essere pubblico dipendente in aspettativa, svolge anche l'attività di avvocato.
Al riguardo, l'art. 86 in oggetto attribuisce all'ente locale l'onere di effettuare i versamenti in questione per gli amministratori, ivi indicati, che svolgono attività lavorativa. In particolare, il predetto adempimento è previsto al comma 1 in favore degli amministratori lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita, ed al comma 2 per i lavoratori non dipendenti, intendendo per tali i cosiddetti lavoratori autonomi.
Nella fattispecie, l'interessato ha optato, nella posizione di lavoratore dipendente, per l'istituto dell'aspettativa, che comporta la corresponsione dell'indennità di carica nella misura intera. Tale aspettativa comporta l'obbligo da parte del comune, si sensi del richiamato comma 1, all'effettivo versamento contributivo per tutta la durata del mandato elettivo.
Si significa, inoltre, che la differenziazione tra il trattamento previdenziale, assistenziale ed assicurativo, prevista dai commi 1 e 2 del citato art. 86, che trae ragion d'essere in relazione alle rispettive tipologie di lavoro (lavoro dipendente – lavoro autonomo) ha il carattere dell'esclusività e della non cumulabilità, una volta che sia determinata la fattispecie della posizione lavorativa.
Pertanto, si ritiene non sussista alcun onere da parte dell'ente dove l'amministratore svolge il mandato, che già provvede al pagamento delle predette incombenze, di farsi carico anche delle quote forfettarie alla Cassa Forense.