Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi
- Quesito in ordine all’Art. 80 del decreto legislativo n. 267/2000.
E' stato chiesto il parere dello scrivente in ordine alla applicabilità o meno della disposizione di cui all'art. 80 del D. Lgs. N. 267/2000, come riformulato dall'art. 2 bis del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito con L. 28 dicembre 2001, n. 26.
In particolare, viene chiesto di conoscere se ad una federazione provinciale di un partito politico, presso il quale un consigliere di codesta provincia è impiegato con un 'contratto di collaborazione', spetti il rimborso degli oneri sostenuti per i permessi retribuiti spettanti all' amministratore per la partecipazione alle sedute di consiglio, commissioni consiliari e per l'esercizio del mandato nell'interesse dell'ente.
La sopracitata norma dispone che gli oneri per i permessi gravano sull'ente locale presso il quale i lavoratori svolgono le funzioni di amministratori, qualora essi siano dipendenti da soggetti privati o da enti pubblici economici.
Sulla tipologia lavorativa in questione, è intervenuta di recente la riforma in materia di occupazione e mercato del lavoro, recata dal decreto legislativo n. 276/03 in attuazione della legge delega n. 30/2003. Tale normativa ha stabilito che detti rapporti di collaborazione prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, devono essere riconducibili a specifici progetti e programmi di lavoro, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente. Particolari forme di tutela per il collaboratore sono previste inoltre in caso di gravidanza, malattia ed infortunio. In tali circostanze, infatti, il rapporto contrattuale rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo.
Ciò premesso, si rappresenta che, in assenza del vincolo di subordinazione, non è possibile applicare automaticamente, ai rapporti di lavoro in esame, gli istituti tipici del lavoro subordinato e che il legislatore non ha previsto specifiche forme di tutela del collaboratore in caso di assunzione di mandato elettivo locale, quale la facoltà di porsi in aspettativa o istituti ad essa equivalenti, qualora non vengano applicate, ai sensi dell'art. 61, comma 4, del citato decreto legislativo n. 276/2003, clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli in tal senso rispetto alle disposizioni di legge.
Pertanto, alla luce di quanto premesso, non appare praticabile, per l'amministratore in questione, l'applicazione della disciplina sul rimborso degli oneri per i permessi retribuiti ex art. 80 del D. lgs. 267/2000, come riformulato dall'art. 2 bis del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito con legge 28 dicembre 2001, n. 26.