Incompatibilità tra le cariche di consigliere regionale e di Presidente della comunità montana

Territorio e autonomie locali
13 Maggio 2005
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

Incompatibilità tra le cariche di consigliere regionale e di Presidente della comunità montana

Testo 

Una comunità montana ha posto un quesito circa la eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quella di presidente di comunità montana.
Si rappresenta, al riguardo, che con la legge 2 luglio 2004, n. 165 sono state dettate in attuazione dell'art. 122, comma 1, della Costituzione, le disposizioni di principio in considerazione delle quali le regioni dovranno legiferare in materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere regionale. In merito si fa presente che, in assenza della specifica legge regionale di attuazione del citato art 122 della Costituzione e del conseguente disposto di cui alla legge n. 165/2004, vigono tuttora, in materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere regionale, le cause ostative previste dalla previgente legge n.154/81 riconfermate nel decreto legislativo n. 267/2000.
Con orientamento costante la giurisprudenza ha ritenuto che le disposizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, incidendo direttamente sull'elettorato passivo, sono di stretta interpretazione e come tali non suscettibili di estensione analogica.
Poiché, pertanto, l'art. 65 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede l'incompatibilità solamente tra le cariche di consigliere regionale e quelle di sindaco, presidente della provincia e assessore comunale e provinciale, la fattispecie proposta da codesta amministrazione non risulta configurare alcuna delle tassative ipotesi di incompatibilità nella disposizione prefigurate.