Dovere di astensione- D.Lgs. 18/08/2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali), all’art.78, comma 3.

Territorio e autonomie locali
10 Maggio 2005
Categoria 
13.01.02 Dovere di astensione
Sintesi/Massima 

Dovere di astensione
- D.Lgs. 18/08/2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali), all’art.78, comma 3.

Testo 

Un sindaco ha posto un quesito volto a conoscere l'orientamento di questo Ufficio in merito alla portata interpretativa dell'art.78 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
Nello specifico, l'amministratore nell'assegnare le competenze agli assessori, ha conferito a due consiglieri comunali, entrambi iscritti all'Albo professione dei geometri, i seguenti incarichi: al primo 'manutenzione, reti, ecologia', all'altro 'lavori pubblici'.
Al riguardo, si rappresenta che la statuizione recata dal T.U. sembra possa sussistere specificatamente in riferimento alla delega al settore 'Lavori Pubblici', anche in forza di quanto indicato al comma 1 dell'art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (c.d. legge Merloni). Si osserva in proposito che l'art. 78 del decreto legislativo n. 267/2000, ha inteso disciplinare l'attività professionale privata dei titolari di uffici pubblici nell'ambito del territorio da essi amministrato, in special modo in quei settori potenzialmente conflittuali con l'ente territoriale, ma non anche a farli decadere dalla carica elettiva ricoperta.
Il citato articolo ha per obiettivo la garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa in un quadro comunque di attenzione alle concrete condizioni di operatività degli enti locali, soprattutto di quelli minori, e si rivolge a coloro che svolgono in proprio un'attività libero-professionale nello stesso delicato settore nel quale come pubblici amministratori sono chiamati a tutelari interessi della collettività locale.
Destinatari della norma sono i soli componenti della giunta comunale che, nei campi dell'edilizia, delle infrastrutture urbane e territoriali, e dell'urbanistica forniscono prestazioni di carattere prevalentemente intellettuale che richiedono il possesso di specifici requisiti di formazione culturale e tecnica (titoli di studio e iscrizione relativi albi, ordini o collegi professionali).
Detta attività è connotata da autonomia nella scelta della modalità per il raggiungimento dello scopo della prestazione, con conseguente assunzione di responsabilità personali.
Invero, il dato testuale non enuncia, neanche in modo indiretto, che l'inosservanza del divieto di astensione reagisce negativamente sulla carica ricoperta: il principio che le norme in tema di limitazione del diritto di elettorato passivo sono di stretto rigore esclude l'ampliamento del regime positivo vigente in materia di assenza di un precetto espresso ed inequivocabile.
Per completezza, si significa che sull'argomento la Corte di Appello di Salerno, nella sentenza n.270/2000, ha ribadito che la disposizione in esame non costituisce una ulteriore causa di incompatibilità rispetto alla vigente disciplina.
Per quanto concerne l'incarico di 'manutenzione, reti, ecologia', si può affermare che le peculiarità connesse a tale specifico ramo di amministrazione, seppur non estranee all'ampio genere dei lavori pubblici, per le finalità evidenziate nella richiesta di parere, risulti estraneo alla specificità dell'ambito applicativo dell'art.78. Rimane salvo il concreto atteggiarsi dell'incarico stesso, che potrebbe determinare quel potenziale rischio di conflitto di interesse che l'ordinamento mira a prevenire.
Rileva, comunque, in materia, la personale responsabilità politica e deontologica del soggetto interessato, tenuto come tutti i pubblici amministratori ad adottare comportamenti improntati all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione in virtù di quanto espressamente dispone il 1° comma del richiamato art. 78 del T.U..