Facoltà assunzionali (per ente rispettoso patto stabilità interno) personale tramite procedura mobilità già avviata e conclusa (31.12.2004) – Finanziaria 2005.

Territorio e autonomie locali
10 Maggio 2005
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità Assunzione (per ente rispettoso patto stabilità interno) personale (decorrenza 1.1.2005) mediante procedura mobilità già avviata e conclusa (entro 31.12.2004) alla luce art. 1, commi 47 e 98, L. n. 311 del 30.12.2004.

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione, nel fare conoscere di avere rispettato le regole del patto di stabilità nell'anno 2004, ha chiesto dei chiarimenti in merito alla possibilità di assumere personale con decorrenza 1.1.2005, tramite procedura di mobilità già avviata e conclusa entro il 31.12.2004, alla luce dell'art. 1, commi 47 e 98, L. 30.12.2004, n. 311.
Al riguardo, dall'esame delle nuove disposizioni introdotte dalla legge finanziaria per l'anno 2005, occorre in primo luogo richiamare l'art. 1, comma 98, della legge 311/2004, norma primaria di riferimento inerente la disciplina assunzionale negli enti locali, la quale, nello specifico, prevede l'emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri - previo accordo tra Governo e autonomie locali in sede di Conferenza unificata – per la disciplina dei criteri e dei limiti assunzionali negli enti locali per il triennio 2005-2007, finalizzati a garantire la realizzazione di specifiche economie di spesa pubblica. Lo stesso comma, tra l'altro, contiene la precisazione che, fino all'emanazione degli anzidetti decreti trovano applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del comma 95.
Il comma 95 appena citato, che testualmente si riferisce ad altre amministrazioni pubbliche, contempla il divieto generale di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quelle relative alle categorie protette. Nondimeno, nel contesto di detto comma, è prevista una deroga specifica, anche per le amministrazioni locali, relativa alle assunzioni già autorizzate con il D.P.C.M. del 27.7.2004 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della legge, nonché, la facoltà di ricorrere, in ogni caso, alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale.
Peraltro, in merito alla facoltà di fare ricorso alle procedure di mobilità, l'art. 1, comma 47, della richiamata legge, prevede testualmente che: 'In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente.'
Pertanto, fermo restando, quanto appena detto in merito alla possibilità di fare ricorso alle procedure di mobilità, occorre, altresì fare riferimento all'ulteriore disposizione, prevista dall'art. 1, comma 93 della legge n. 311/2004, inerente l'obbligo di riduzione delle dotazioni organiche nelle amministrazioni pubbliche, poiché, evidentemente, connessa alle politiche assunzionali in genere. Tale norma, nell'individuare una specifica regolamentazione per le amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, stabilisce, contestualmente, una valenza di principio e di indirizzo di tali disposizioni riguardo alle autonomie locali, le quali, dovranno anch'esse operare riduzioni alle proprie dotazioni organiche, sebbene non nell'immediato, ma, secondo l'ambito applicativo che verrà definito dagli emanandi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Orbene, si fa rilevare che il comma 93, appena commentato, nel disciplinare l'obbligo di rideterminazione delle dotazioni organiche nei confronti delle amministrazioni statali e di altri enti pubblici - mediante una riduzione del 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico – fa comunque salvi, tra l'altro, quei posti relativi alle mobilità che l'amministrazione di destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore della legge.
L'anzidetta specifica salvaguardia, cui rientra la fattispecie in esame, consente a codesta Amministrazione la facoltà di procedere nell'immediato alle assunzioni di che trattasi.