Permessi e licenze - Art. 79 comma 4 del decreto legislativo 267/2000.

Territorio e autonomie locali
4 Maggio 2005
Categoria 
13.01.03 Permessi e licenze
Sintesi/Massima 

Permessi e licenze
- Art. 79 comma 4 del decreto legislativo 267/2000.

Testo 

Si fa riferimento ad un quesito posto da un segretario generale di una comunità montana con il quale viene chiesto di conoscere se la disciplina dei permessi, recata dal 4° comma dell'art. 79 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevista per il presidente dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, sia estensibile alle figure dei presidenti dei gruppi consiliari delle comunità montane.
Relativamente agli amministratori in argomento, il comma 3 dell'art. 79 prevede per i lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, delle comunità montane, ecc. il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata, compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.
In aggiunta alle assenze di cui al comma 3, il comma 5 dello stesso articolo consente ai lavoratori dipendenti il diritto di usufruire di ulteriori permessi non retribuiti, sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato, da utilizzare, quindi, anche per lo studio preliminare e la trattazione degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno della riunione.
Nella fattispecie in esame, i lavoratori dipendenti che ricoprono la carica di 'presidente dei gruppi consiliari delle comunità montane' non possono beneficiare dei permessi previsti dal citato comma 4, in quanto ad essi non può essere applicata la disciplina prevista dalla normativa citata per i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
L'elencazione degli amministratori recata dal T.U.E.L. ha, infatti, carattere tassativo e non consente l'estensione di tali benefici, in via analogica, a figure non espressamente indicate dalla norma.