Possibilità accoglimento richiesta riammissione servizio (anche mansioni diverse quelle profilo) avanzata da dipendente (vigile urbano) sottoposto procedimento penale, dopo “rinvio a giudizio” ed avvio procedimento disciplinare mediante contestazione addebiti - Normativa contrattuale applicabile (tenuto conto cadenza temporale dei fatti).
Si fa riferimento ad una nota con la quale un Ente ha rappresentato che un proprio dipendente, con mansioni di vigile urbano, in data 12/12/2003 è stato tratto in arresto perché indagato dei delitti previsti dagli artt. 81 cpv, 110 e 73 del D.P.R. 309/1990 concernenti il traffico di sostanze stupefacenti. Il responsabile del personale ha proceduto alla sospensione obbligatoria dal servizio con nota del 16/12/2003 e, successivamente, con provvedimento del 13/2/2004, ha dato avvio al procedimento disciplinare mediante contestazione degli addebiti. Poiché attualmente la misura restrittiva della libertà personale è venuta meno ed il dipendente è stato rinviato a giudizio per i delitti di cui sopra, codesto Ente ha chiesto di conoscere se possa essere accolta la richiesta avanzata dallo stesso di essere riammesso in servizio, anche in mansioni diverse da quelle del suo profilo, ed, inoltre, quale normativa contrattuale debba ritenersi applicabile al caso di specie tenuto conto della cadenza temporale dei fatti rappresentati.
Al riguardo, si fa presente che l'art. 28 del CCNL 22 gennaio 2004, contenente disposizioni transitorie per i procedimenti disciplinari, prevede espressamente che i procedimenti in corso alla data di stipulazione del contratto medesimo siano portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro avvio con la notifica della contestazione. Da tale disposizione, si ricava quindi che il fatto che rileva ai fini di stabilire quale normativa regga il caso in esame è costituito dalla data dell'avvenuta conoscenza da parte dell'interessato del provvedimento di contestazione degli addebiti, provvedimento che, come sopra precisato, è stato emesso da codesto Ente il 13/2/2004, e pertanto la conoscenza dello stesso da parte del dipendente sicuramente ricade nel periodo di vigenza del nuovo contratto collettivo 22/1/2004.
Ciò posto, si rileva che ai sensi dell'art 27, comma 3, del richiamato CCNL 22/1/2004, è facoltà dell'amministrazione prolungare, anche successivamente alla cessazione dello stato di restrizione della libertà personale, il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, in presenza delle condizioni indicate al comma 2 del medesimo articolo, ossia quando il dipendente sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento.
Si è dell'avviso che nel caso rappresentato sussistano i presupposti indicati nel richiamato articolo 27, comma 2, ovvero il rinvio a giudizio per fatti per i quali, se accertati, è prevista l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento rientrando il traffico di sostanze stupefacenti tra i delitti previsti dall'art. 58 del D.Lgs. n. 267/2000.
In ragione di ciò si ritiene che codesto Ente possa procedere al prolungamento della sospensione cautelare dal servizio del dipendente in questione; è necessaria tuttavia l'adozione di apposito provvedimento adeguatamente motivato.
Si rammenta, in ogni caso, che ai sensi del medesimo art. 27, comma 8, qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento il dipendente avrà diritto, per il periodo di sospensione cautelare, ad ottenere il trattamento economico come se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario, conguagliato con quanto già percepito a titolo di assegno alimentare.
Nel caso in cui codesta Amministrazione decida, invece, di riammettere in servizio il citato dipendente, potrà valutare l'opportunità di trasferirlo ad ufficio diverso da quello di appartenenza tenuto conto della natura dei delitti per i quali lo stesso è stato rinviato a giudizio e le particolari funzioni del profilo di appartenenza.